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Data: 04/03/2023 07:00:00 - Autore: Silvia Cermaria
Affidamento ai servizi sociali[Torna su]
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l'Ordinanza n. 6186 del 1° marzo 2023, è tornata sul tema della bigenitorialità delineando i confini del corretto esercizio nell'interesse superiore del minore e sottolineando la necessità che i genitori si impegnino a trovare un'adeguata coordinazione genitoriale, pena l'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.
Il conflitto tra i genitori[Torna su]
Il caso in esame vede protagonista una famiglia in cui il deterioramento dei rapporti tra coniugi conduceva la donna a rivolgersi alle Autorità per denunciare i maltrattamenti e le violenze subite, ad opera del compagno. Pur ottenuto un ordine di protezione, la donna sentendosi minacciata portava via la prole negando il diritto di visita al padre. Il marito e padre dei minori contestava le accuse di maltrattamento e violenze, deducendo peraltro l'alterazione dello stato di salute psichica della moglie. Interveniva il Tribunale per i Minorenni di Roma che disponeva, in primo luogo, la nomina di un curatore speciale dei minori, nonché l'affidamento degli stessi ai Servizi sociali per la ripresa dell'attività scolastica e del rapporto col padre, con attribuzione ai Servizi medesimi delle decisioni relative ai minori, sentiti i genitori. Al contempo, il Tribunale per i Minorenni prescriveva ai genitori di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e collocava la prole presso la madre con diritto del padre di effettuare incontri secondo quanto disposto dal Tribunale Ordinario cui la donna si era rivolta ex art. 337 bis c.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale. Il Tribunale affidava il monitoraggio di siffatto percorso familiare (rectius, genitoriale) ai Servizi sociali. Avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni la donna promuoveva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello e a seguire ricorso per Cassazione. La Cassazione spiega i motivi dell'affidamento ai servizi sociali[Torna su]
La vicenda giunge sino in Corte di Cassazione la quale rigetta il ricorso ritenendolo inammissibile e concordando con le statuizioni assunte dalla Corte territoriale. Nell'Ordinanza in esame si legge, infatti, che il Giudice deve decidere sulla ablazione o meno della responsabilità genitoriale, ovvero sulla necessità di affidamento ai Servizi sociali tenendo in considerazione quale unico elemento dirimente quello dell'interesse dei minori. La tutela del minore rappresenta, infatti, il cuore delle valutazioni che il giudice di merito è tenuto a svolgere. Sulla scorta di tale presupposto interpretativo, la Suprema Corte giunge a confermare il provvedimento impugnato che aveva affidato i minori ai Servizi sociali essendo stata riscontrata una forte conflittualità tra i genitori, tale da riversarsi sulla prole in tutti i casi in cui questi ultimi fossero chiamati ad esprimersi secondo il principio di cogenitorialità. Ciò veniva statuito seppur i rapporti del singolo genitore coi figli fossero significativi e positivi. Ed invero, proprio la riscontrata sussistenza di rapporti positivi del singolo genitore coi minori, ha invece giustificato, secondo la Suprema Corte, il rigetto da parte dei giudici di merito di adottare provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale che, non potendosi interpretare alla stregua di un rimedio sanzionatorio nei confronti dei genitori, bensì esclusivamente previsto a protezione dell'interesse superiore della prole, devono essere solo ed esclusivamente adottati nei limiti della tutela di quest'ultima. La Suprema Corte termina ammonendo però i genitori ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale individuato dal Giudice di merito, volto, in un primo momento, ad assistere, e successivamente a rendere autonomi gli stessi, rispetto all'assunzione congiunta delle decisioni di maggiore interesse e importanza per i figli, pena l'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.
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