Data: 06/03/2023 22:00:00 - Autore: Mario di Salvia

Rito semplificato di cognizione dinanzi al Giudice di Pace: ambiguità normative

Nel primo ricorso con il rito unico semplificato proposto presso gli Uffici del Giudice di pace di Avellino si fornisce una prima interpretazione del nuovo dato normativo dell'art 319 c.p.c., scaturente dalla riscrittura dell'intero procedimento ad opera del dlgs 149/2022 noto come riforma Cartabia.
Tralasciando gli aspetti relativi al contenuto degli atti introduttivi che non presentano particolari criticità, nel rito semplificato dinanzi al Giudice di pace è bene dire, in estrema sintesi, che la domanda originaria potrà essere precisata, modificata o integrata con prove precostituite o anche costituende solo eccezionalmente e per un giustificato motivo dovendo esigersi la piena completezza di ricorso e comparsa sin dalla costituzione di attore e convenuto in ossequio ai principi ispiratori della riforma di estrema contrazione dei tempi per giungere ad una decisione.
Proprio sulla costituzione del convenuto il GDP di Avellino fornisce con suo decreto,come anticipato, una primissima interpretazione dell'art 319 c.p.c. riformulato, per vero assolutamente anodino nei sintagmi del primo comma ove è scritto "L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato unitamente al decreto con la relazione di notificazione e quando occorre la procura".
Il dato normativo evidenziato lascia intendere che la costituzione del ricorrente debba avvenire solo successivamente al deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria del GDP.
In sostanza la disposizione ammetterebbe secondo il suo dato letterale il deposito del ricorso senza che avvenga la iscrizione a ruolo, al solo fine di ottenere il decreto di comparizione dal GDP onde poter notificare al convenuto il ricorso con il decreto e dipoi finalmente iscrivere a ruolo la controversia muniti della relata di notificazione.
Il GDP di Avellino con il provvedimento allegato mostra di non condividere affatto la scissione dei due momenti come sembrerebbe desumersi dall'art. 319 c.p.c. facendo quindi coincidere il deposito del ricorso con quello della iscrizione a ruolo, prendendo atto del resto che non sarebbe possibile una sua pronuncia senza che sul ruolo affari civili sia prima iscritta una vertenza.
Nessuna scissione dei due momenti pertanto, almeno secondo l'interpretazione del GDP di Avellino, in quanto: "Lex plus dixit quam voluit?".

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