Data: 07/03/2023 08:00:00 - Autore: Giovanni Giangreco Marotta

Conseguenze mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo

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La c.d. Riforma Cartabia ha previsto nell'ambito della disciplina della mediazione civile (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) l'introduzione dell'art. 12 bis, comma 3, il quale sancisce che, qualora la parte chiamata non si presenti in mediazione senza giustificato motivo, la stessa possa essere condannata alla corresponsione in favore della controparte di una ulteriore somma equitativamente determinata dal giudice in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Detta condanna è ulteriore a quella prevista dall'art. 96 c.p.c. ed ulteriore altresì alla condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, comma 2).

Si evidenzia, infine, che laddove il predetto comportamento omissivo provenga da una amministrazione pubblica, il giudice è tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (art. 12 bis, comma 4).

Il nuovo Art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010

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Di seguito, si riporta per comodità, il testo integrale del predetto articolo 12-bis:

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente".

Un ulteriore spunto di riflessione

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Il comportamento di chi non si presenta in mediazione senza giustificato motivo è ancor più grave in considerazione di quanto previsto dal novellato art. 163 c.p.c. ove al comma 3, n. 3-bis, sancisce l'obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Esempio testo integrativo per mancata comparizione in mediazione

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Si propone il testo di un capitolo da inserire negli atti di causa qualora si verifichi l'evenienza della mancata comparizione della parte chiamata in mediazione senza giustificato motivo:

Richiesta pagamento ulteriore somma ex art 12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 per mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione

In data ________, presso l'organismo Primavera Forense, si è svolto il primo incontro della procedura di mediazione civile al quale la controparte, sebbene regolarmente convocata, non ha partecipato senza giustificato motivo (cfr. allegato n. ___ - Verbale conclusivo della mediazione).

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, si chiede la condanna di controparte al pagamento in favore della mia assistita di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Peraltro, si evidenzia che, sempre ai sensi del predetto articolo, comma 1, il comportamento omissivo e ingiustificato di controparte, oltre a costituire per il giudicante un argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., secondo comma, espone la stessa controparte alla ulteriore condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, 2° comma, D.Lgs. 28/2010).



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