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Data: 11/03/2023 08:00:00 - Autore: RedazioneAbbandono di animale: tenuità del fattoPuò essere concessa la tenuità del fatto (ex articolo 131-bis c.p.) per il reato di abbandono di 5 cani all'interno di una scatola davanti al canile. E' quanto si ricava dalla sentenza n. 9202/2023 (sotto allegata) della terza sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla condanna per il reato ex art. 727 c.p., inflitta ad una donna che aveva lasciato innanzi al cancello d'ingresso di un canile pubblico, una scatola contenente cinque cuccioli di circa due mesi, senza ne? acqua ne? cibo, sotto il sole e alla presenza di alcuni cani randagi, per circa una mezz'ora, fino all'apertura del canile. La donna lamentava di fronte al Palazzaccio che i giudici non avevano tenuto conto del fatto che la stessa non era la proprietaria dei cuccioli e che, dopo averli rinvenuti sul ciglio della strada, li aveva raccolti con l'intenzione di consegnarli alla struttura pubblica, che trovava tuttavia chiusa; quindi, dopo aver aspettato e citofonato, si era allontanata. Inoltre, deduceva che "non integra la condotta tipica di 'abbandono di animali' la consegna di animali a struttura pubblica, anche in ragione del ridotto lasso di tempo in cui i cuccioli sono rimasti fuori dal canile". Infine, si doleva della mancata concessione della causa di non punibilita? per particolare tenuita? del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., rispetto alla quale il Tribunale non aveva affatto argomentato, sebbene ne fosse stato espressamente richiesto il riconoscimento. Per gli Ermellini, nessuna rilevanza assume ai fini dell'integrazione della condotta tipica di abbandono la proprietà degli animali domestici, quanto il potere di fatto esercitato sull'animale, sicché la fattispecie è indubbiamente integrata non solo dal proprietario, ma da chiunque detenga l'animale anche solo occasionalmente. Nè tantomeno, può essere ritenuta meritevole la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di consegna - lecita - di animale domestico a struttura pubblica preposta al ricovero di animali; "in proposito - ricordano i giudici - che, condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato che non integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, anche sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia (cfr. Cass. n. 34396/2001). Senza contare, che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna consegna dei cuccioli, a prescindere dal rilievo che questi fossero o meno randagi. Per la S.C., tuttavia, è fondata la terza doglianza sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il giudice a quo, a dire di Piazza Cavour, "avrebbe pertanto dovuto spiegare le ragioni per le quali non ha ravvisato l'esiguita? del pericolo determinato dalla condotta, nonostante dall'apparato argomentativo della pronuncia in esame emerga che le videocamere avevano ritratto la ricorrente depositare la scatola con i cuccioli alle ore 18,25 e che alle ore 19,00 i cuccioli sono stati raccolti e messi in sicurezza dal personale del canile. Risulta poi dall'impianto giustificativo della pronuncia in esame che non si verifico? alcun patimento, e che il fatto si verifico? comunque in prossimita? di una struttura adeguata a soccorrere gli animali che da li? a poco avrebbe aperto". Avendo il giudice taciuto in ordine a tali profili, si è in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che impone, quindi, un pronunciamento rescindente limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilita? della particolare tenuita? del fatto. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilita? dell'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica. |
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