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Data: 14/03/2023 06:00:00 - Autore: RedazioneAvvocato sospeso per Ufficio del processoL'avvocato sospeso per effetto dell'assunzione presso l'ufficio del processo mantiene gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Lo chiarisce il CNF nel parere n. 38/2022, rilasciato in risposta al quesito formulato dal COA di Trapani. L'ordine siciliano aveva chiesto lumi sulle "conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall'Albo, disposta per effetto dell'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22". Il CNF, risponde, che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento, riassunto da ultimo – in relazione alla sospensione necessaria ex art. 20 comma 1, ma con formula applicabile ad ogni ipotesi di sospensione – dal parere n. 56/2019, a mente del quale: "Gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione". Con riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, scrive il Consiglio, "che l'articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.". Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Conseguentemente, conclude il CNF, "l'avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 1". |
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