Data: 16/03/2023 12:00:00 - Autore: Redazione

Servizio online per la definizione agevolata liti pendenti

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È attivo dal 15 marzo 2023, il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si tratta della modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Le domande vanno inviate dai contribuenti (o tramite un soggetto incaricato) entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate.

Si possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Occorre, tuttavia, presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

In cosa consiste la definizione agevolata delle liti

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La definizione agevolata delle liti pendenti offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è, invece, costituito dalla somma di queste ultime.

Al valore della lite va applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

Come si perfeziona la definizione delle liti

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La definizione delle liti, spiega il fisco, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.

Se gli importi da versare non superano l'importo di mille euro non è tuttavia ammesso il pagamento rateale.

Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


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