Data: 19/03/2023 11:00:00 - Autore: Giuseppe Falcone

Disciplina della condanna al pagamento delle spese di causa

L'art. 91, comma 1, primo periodo, c.p.c., dispone che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

La condanna alle spese di lite costituisce logica conseguenza della soccombenza.

Nella disciplina delle spese giudiziali vige il principio secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.

Mancata necessità di un'istanza della parte vittoriosa

Il Giudice ha l'obbligo di pronunciare di ufficio sulle spese, senza necessità di un'apposita istanza della parte vincitrice (essendo la condanna alle spese conseguenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda), a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.

Di contrario avviso, è il giudice di pace di Rodi G.co (il cui Ufficio era stato soppresso a seguito dell'operata riorganizzazione giudiziaria), secondo il quale, con la "singolare" sentenza pubblicata il 27 febbraio 2023 in caso di mancata richiesta di condanna alle spese (da parte del convenuto) le spese di causa vanno compensate.

Ancor più "singolare", a dire dello scrivente, è la circostanza secondo la quale, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice non togato garganico, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto affermato dal suddetto giudice, aveva richiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite (sic!).


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