Data: 22/03/2023 06:00:00 - Autore: Giuseppe Falcone

Condanna alle spese della parte vittoriosa

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La parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha statuito che non può essere condannato l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento (anche parziale) della domanda. Un accoglimento parziale, infatti, non può essere qualificato come soccombenza.

Non è così, invece, per il giudice di pace di Rodi G.co (avvezzo a sentenze "particolari" e fuori dal comune), che, con sentenza depositata il 21 novembre 2022 (sotto allegata), pur accogliendo parzialmente la domanda attorea (per i due terzi delle somme richieste), condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, ritenendo che in via stragiudiziale non aveva accettato l'avversa proposta transattiva (proposta transattiva mai reiterata in corso di causa, avendo sempre chiesto la convenuta il rigetto della domanda).

Accoglimento parziale della domanda e condanna alle spese: la vicenda

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Nella vicenda, un passeggero della compagnia ferroviaria nazionale richiedeva il rimborso dei biglietti pagati a causa della cancellazione di un treno ad alta velocità ed il risarcimento dei danni.

La compagnia ferroviaria non voleva procedere ad alcun rimborso, offrendo semplicemente un bonus.

A seguito del rifiuto del bonus, veniva proposta dalla compagnia una somma di denaro (non a titolo di offerta reale), a rimborso del biglietto e delle spese legali, non accettata dall'utente.

Veniva allora notificato atto di citazione dall'utente, dopo la proposizione di invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (mai riscontrato).

In corso di causa la compagnia ferroviaria nazionale chiedeva in toto il rigetto della domanda (non solo relativamente al danno non patrimoniale richiesto a causa dei disagi patiti dall'utente, ma anche in merito al rimborso del biglietto e al pagamento delle spese legali stragiudiziali).

Il giudice di pace garganico, pur accogliendo parzialmente la domanda (per due terzi), dopo aver rigettato la richiesta del danno non patrimoniale (ammontante a un terzo delle somme complessive richieste), condannava l'attrice al pagamento delle spese di causa, ritenendo che in via stragiudiziale non aveva accettato l'avversa proposta transattiva (sic!).

Vista la soccombenza parziale dell'attrice (per un terzo delle somme richieste), le spese di causa avrebbero dovuto essere compensate parzialmente, ma non poste a carico dell'attrice, comunque vittoriosa, anche se non totalmente.

La compagnia ferroviaria, addirittura, in comparsa conclusionale, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio in caso di sua soccombenza. Il giudice, invece, condannava l'attrice!

Appellabilità della sentenza de qua

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La citata sentenza del giudice di prossimità, pur essendo il valore della causa inferiore a 1.100 euro, è appellabile e non soggetta a ricorso per Cassazione.

L'art. 113, comma 2, c.p.c., infatti, dispone che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.

Le cause non eccedenti il valore di € 1.100, come noto, non sono appellabili, ma ricorribili in Cassazione. Se si tratta, però, di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (ovvero di quelli che vengono denominati contratti "per adesione") la sentenza è appellabile, come lo è in caso di violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (che costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia), ex art. 339, comma 3, c.p.c.

Il contratto di trasporto ferroviario è un contratto per adesione, già predisposto su un modulo standard, richiamante le condizioni generali di contratto ed il regolamento negoziale, essendo le condizioni di contratto definite dal vettore per regolamentare i rapporti con coloro che acquistano i biglietti. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di Pace, anche se ricomprese nel valore fino ad € 1.100,00, non possono essere decise secondo equità (cfr., per il contratto di trasporto ferroviario, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25.01.12, n. 1024; per il contratto per adesione, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11.05.10, n. 11361; e, per il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto on line, Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza, 10.07.13, n. 17080).

La violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (afferenti, il primo, la condanna alle spese ed il secondo la loro compensazione), inoltre, costituisce violazione di norme processuali alla cui osservanza è tenuto il Giudice di Pace (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 11.05.06, n. 10965; Cass. civ., Sez. III, 27.01.03, n. 1202; Cass. civ., Sez. III, 27.01.03, n. 1185; Cass. civ., Sez. I, 26.04.99, n. 4133), le cui sentenze, quindi, anche se emesse in cause di valore inferiore ad € 1.100, sono appellabili.

La mancanza di motivazione (o la sua insufficienza o contraddittorietà), come avvenuto relativamente al mancato riconoscimento, da parte del giudice di pace di Rodi G.co, degli interessi legali, infine, costituisce violazione di procedimento e dei principi informatori della materia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 04.03.20, n. 5991).
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