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Data: 20/03/2023 07:00:00 - Autore: RedazioneRastrelliere portabiciclette in condominioSe non ostacolano il transito e non riducono la luce e l'aria delle adiacenti proprietà degli altri condomini, le rastrelliere portabiciclette sull'area comune, deliberate dall'assemblea condominiale, sono perfettamente legittime. Peraltro non costituiscono all'evidenza un'innovazione. E' quanto affermato dal tribunale di Roma con sentenza n. 979/2023 (sotto allegata) rigettando il ricorso di alcuni condomini che impugnavano la delibera con cui l'assemblea aveva collocato delle rastrelliere per biciclette sulla rampa di accesso al garage del condominio. Per gli impugnanti, la delibera era viziata da nullità e/o annullabilità per insussistenza della prescritta maggioranza valida e risultava comunque lesiva degli interessi degli attori, posto che le predette rastrelliere erano state posizionate nei pressi delle finestre del locale interrato di proprietà degli stessi, determinando un rilevante pregiudizio per la fruibilità dello stesso ed una diminuzione della visuale e della luce. Il condominio, dal canto suo, riteneva invece "che l'intervenuta installazione delle rastrelliere per bici, oltre ad essere espressione di sensibilità alle tematiche ambientali e come tale da ritenersi moralmente lodevole, non poteva in alcun modo ledere gli interessi degli attori, né gli stessi avevano offerto alcun riscontro probatorio di segno contrario". Il giudice capitolino dà ragione al condominio. Gli attori, infatti, non solo "non hanno provato la pericolosità derivante dal posizionamento delle rastrelliere in discesa lungo la rampa carrabile - ma - neppure può affermarsi che tale rastrelliera comporti una significativa limitazione di luce o di aria in danno della proprietà attorea né la medesima può essere considerata fonte di immissioni nocive". Come risulta dagli atti e dalle foto prodotte, in effetti, sia per il posizionamento della rastrelliera che per la struttura delle biciclette, deve escludersi che il locale degli attori subisca una significativa riduzione di luminosità (quand'anche fossero utilizzate tutte le rastrelliere contemporaneamente) e in alcun modo una limitazione di aria. Inoltre, "l'uso più intenso di detta porzione di rampa, oltre a non intralciare il passaggio e la manovra dei veicoli sulla rampa e a non mutare la destinazione del bene comune, non costituendo, all'evidenza un'innovazione (e non richiedendo peraltro, maggioranze qualificate), rappresenta, piuttosto, un ampliamento ed un miglioramento dei servizi comuni fruibili da tutti i condomini, attuativi, peraltro, delle prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune di Roma". Per mera completezza, peraltro, rileva il giudice che, "non trattandosi di innovazione, come sopra rilevato, la maggioranza richiesta nel caso di specie era quella di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. (secondo il quale "l'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dal valore dell'edificio"), in concreto rispettata". Ne consegue il rigetto del ricorso. |
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