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Data: 24/03/2023 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi
Diritti di copia e pagamento telematico[Torna su]
Il pagamento telematico con PagoPA dei diritti di copia e di certificato è applicabile solo al processo civile. Lo ha chiarito via Arenula, dopo i solleciti dell'avvocatura e in particolare dell'AIGA che nei giorni scorsi aveva chiesto un formale chiarimento al ministero della giustizia dopo l'emanazione della circolare del 6 marzo che sembrava imporre l'obbligo del pagamento tramite la piattaforma PagoPA. Pagamento telematico diritti di copia: la circolare[Torna su]
Con la circolare del 21 marzo 2023 (sotto allegata), pubblicata sul canale Filodiretto, facendo seguito alla risposta fornita il 23 febbraio scorso ed alla circolare del 6 marzo, la direzione generale degli affari interni del dicastero chiarisce definitivamente la vexata quaestio sull'ambito di operatività dell'art. 196 d.P.R. n. 115/2002, nel testo vigente. Tale articolo, ricorda innanzitutto la circolare, è stato integralmente sostituito dalla riforma Cartabia e, come evidenziato anche nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022, a margine della novella della citata disposizione, è stato posto in evidenza che "per esigenze di coordinamento e semplificazione si è inteso uniformare le modalità di pagamento del diritto di copia e certificato, oltreché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, a quelle del contributo unificato disciplinate dall'art.192 d.P.R. n. 115/2002". Inoltre, non risulta l'abrogazione esplicita dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale "Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo". Per cui, tale disposizione, scrive la direzione generale, "parrebbe avere conservato la funzione di norma di chiusura del sistema, applicabile alle ipotesi sottratte all'ambito di operatività dell'art.196 citato". Tutto ciò conduce, dunque a concludere che, la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n.115/2002, "laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile". E, in virtù del principio tempus regit actum, è "da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie". Pagamento PagoPA nel processo penale[Torna su]
Per quanto riguarda invece, il settore penale, chiarisce infine il ministero, "considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento". Ergo: l'art. 196 Dpr n. 115/2022, laddove impone nella nuova formulazione il pagamento dei diritti di copia e di certificato tramite PagoPA, si applica "al solo processo civile" mentre nel settore penale è permesso ma non obbligatorio. Aiga: bene pagamento PagoPA non obbligatorio su diritti di copia[Torna su]
Un chiarimento accolto con favore dai giovani avvocati che, in una nota a firma del presidente Perchinunno, ha affermato: "il provvedimento era particolarmente atteso poiché, come aveva evidenziato AIGA, risultava non conforme alle disposizioni vigenti, ed all'attuale stato del processo penale, l'imposizione dell'obbligo di pagamento tramite PagoPa, con la circolare del 6 marzo scorso". Sul punto - dichiara l'Avv. Mario Aiezza, Coordinatore del Dipartimento sulla Riforma del Processo in seno ad AIGA Nazionale – "era assolutamente necessario un formale chiarimento da parte del Ministero nonostante fosse evidente sin da subito, a chi opera nel settore penale, che allo stato attuale non vi era possibilità di imporre l'obbligo del pagamento dei diritti di copia e di certificato tramite la piattaforma PagoPa". Per cui, conclude Aiezza, "tale provvedimento restituisce serenità nell'operare quotidiano di Avvocati e personale amministrativo, ed al contempo evita un aggravio di spese per il cittadino, quali erano quelle determinate dalle commissioni di pagamento imposte da PagoPa e sulle quali, come già richiesto da AIGA, si auspica un pronto intervento del Ministero".
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