Data: 27/03/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Compenso professionale e rapporti avvocato/cliente

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I due principi cardine che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso professionale sono:

"a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealt�, probit� e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF);

b) conformit� del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalit� rispetto all'attivit� professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, quarto comma, in relazione all'art. 25, primo comma, nuovo CDF)".

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono "l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalit� di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicch� l'eventuale patto di quota lite non pu� comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati". E' quanto sancito dal CNF sentenza 206/2022 pubblicata il 14 marzo 2023 (sotto allegata) rigettando il ricorso di un avvocato avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina che irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Come stabilire se il compenso � sproporzionato ed eccessivo

Il CNF ricorda ancora che "il compenso pu� ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (gi� art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attivit� espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa". Solo quando sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato pu� essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessivit� che, come ovvio, "presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa".

Illecito richiedere un compenso eccessivo rispetto all'attivit� professionale svolta

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attivit� professionale svolta, conclude il CNF rigettando il ricorso, "pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perch� lesivo del dovere di correttezza e probit�". Infine, precisa il Consiglio, confermando anche l'entit� della sanzione irrogata: "le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bens� amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell'ente di appartenenza".

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