Data: 30/03/2023 08:00:00 - Autore: Anna Marinucci

Riforma Cartabia e mediazione familiare

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La Mediazione familiare (M.F.), pur rientrando tra le ADR (strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) tanto valorizzate dalla Riforma Cartabia, è più esattamente uno strumento complementare ed integrativo alla giurisdizione.
Nel settore del diritto di famiglia deve essere volontaria.
La SIMEF (Soc. Ital.Mediat.Famil.) definisce la M.F.: "un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito della separazione o divorzio", ed il Mediatore Familiare come colui che "in un contesto strutturato, come terzo neutrale, e con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti … e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinchè i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possono esercitare la comune responsabilità genitoriale", nel rispetto della bigenitorialità.
Da tale definizione emergono chiaramente i requisiti del Mediatore, terzo neutrale rispetto alle parti ed al contesto giudiziario, il quale non deve risolvere le controversie, ma ha il principale compito di far recuperare ai genitori il dialogo che consenta loro di raggiungere degli accordi più adeguati nell'interesse della prole, e far superare il conflitto.

La mediazione familiare prima della riforma

Prima della novella, negli anni, vi sono stati solo alcuni richiami sporadici e disorganici alla M.F. in alcune norme:

  • l'art. 155 sexies c.c. in cui il Giudice qualora ne ravvisasse l'opportunità poteva, sentite le parti ed ottenuto i loro consenso, rinviare l'emanazione dei provvedimenti ex art 155 c.c per consentire ai coniugi di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". Tale contenuto è stato riportato nel successivo art. 337 octies c.c., ora abrogato, e poi nell'attuale art 473 punto 10 2°comma bis c.p.c.;
  • è importante ricordare che l'art. 473 bis 43 c.p.c. prevede il divieto di intraprendere un percorso di M.F. in presenza di violenza e che se la M.F. è stata già avviata ed emergono abusi o violenze, deve essere immediatamente interrotta.

Le novità della riforma Cartabia

La Riforma ha previsto altresì che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, informi le parti della possibilità di avvalersi della M.F. (art. 473 bis14 c.p.c.); così come l'art. 473 bis 10 c.p.c. che il Giudice in ogni momento possa invitarle a rivolgersi ad un Mediatore.

Ma la norma che più valorizza tale figura è il novellato art. 337 ter c.c. il quale recita "Il giudice prende atto…degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di M.F.".

Inoltre il vero merito della L.D. 206/2021 è di aver previsto per la prima volta una disciplina organica della materia istituendo un elenco di M.F., tenuto dal Presidente del Tribunale, in cui possono iscriversi coloro che sono iscritti da almeno 5 anni ad una delle associazioni professionali di M.F., stabilendo che devono essere forniti di adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori.

In merito poi alla disciplina della formazione e delle regole deontologiche, e tariffe applicabili, l'art 12 sexies delle disp. att. c.p.c. ha demandato ad un successivo decreto ministeriale.

Infine sul Patrocinio a Spese dello Stato, (al 30/06/23) che sembrerebbe ammesso solo per la Mediazione obbligatoria, si auspica che venga fatta chiarezza al più presto e sia superato questo ostacolo, eliminando la discriminazione tra persone agiate e non.

Anna Marinucci

Presidente Ami Sardegna

mail: anna.marinucci@tiscali.it

Per info : studiolegalecataldiroma@gmail.com


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