Data: 10/04/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Violenza sessuale e dissenso non manifesto

In tema di violenza sessuale, la mancanza di dissenso manifesto non equivale a consenso presunto. Cos� la Cassazione (terza sezione penale) nella sentenza n. 11770/2023 sotto allegata, dichiarando inammissibile il ricorso di un marito condannato in appello per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno della moglie.

L'uomo ricorreva al Palazzaccio, lamentando travisamento in ordine alle dichiarazioni testimoniali, anche alla luce delle incertezze della parte civile nella collocazione temporale dell'episodio e nella mancanza di un dissenso manifesto, con conseguente possibilit� di configurare un "consenso presunto".
Per gli Ermellini, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilit�, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa e pi� favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento � precluso in sede di legittimit�.

Quanto all'asserita configurabilit� di un "consenso presunto", alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria con riferimento alle vessazioni subite dalla donna e alle ricadute sul fronte dei rapporti sessuali tra i coniugi: la Cassazione si riporta ai propri precedenti, chiarendo che "in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacit� di reazione per timore di conseguenze ancor pi� pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali" (cfr. Cass. n. 17676/2018).


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