Data: 05/04/2023 08:00:00 - Autore: Olga Milanese e colleghi

Il compito assegnato alla Corte Costituzionale dalla Costituzione

[Torna su]

Il compito della Corte Costituzionale è controllare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (cosiddetta costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai princìpi costituzionali (cosiddetta costituzionalità sostanziale).

Nei procedimenti conclusi con le sentenze n.14 e 15 del 2023, la Consulta era stata chiamata ad effettuare il secondo tipo di controllo; avrebbe dovuto cioè verificare la conformità delle norme contestate alla Costituzione.

Nell'operare questa valutazione, il solo parametro di riferimento che avrebbe dovuto avere la Consulta è la Costituzione, a prescindere da eventuali precedenti della stessa Corte, peraltro invocati al fine di stravolgere il significato dei precetti costituzionali già oggetto di esegesi; né avrebbero dovuto essere considerati i dati scientifici, i proclami, gli atti e le affermazioni apodittiche dei vari enti, peraltro governativi e, dunque, soggetti passivi indiretti della verifica di costituzionalità.

Questo non è accaduto. La Corte ha infatti totalmente omesso di vagliare la compatibilità delle disposizioni oggetto di censura alla nostra Carta fondamentale, adoperandosi, invece, in una tortuosa valutazione, pregna di soggettivismo, della loro conformità alla "scienza del momento".

Si tenga presente che l'impianto della nostra Costituzione è di tipo rigido per motivi storici, in quanto questa caratteristica era considerata funzionale alla tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo. Non esiste, nella nostra Carta fondamentale, alcuna norma che disciplini un presunto contemperamento tra diritti e doveri inderogabili. Sostenere che esistano "doveri inderogabili" in grado di prevalere sui diritti fondamentali, significa stravolgere ed annientare le norme che sanciscono la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quali il rispetto della dignità umana di cui all'art. 2 Cost. Tale norma, invero, stabilisce che sono richiesti - non imposti - doveri di solidarietà ma sempre e comunque allo scopo di tutelare la dignità umana;

Dai lavori dell'assemblea costituente in merito all'art. 2, si legga:

A) Mastrojanni - appendice del 1.10.1946 - "È una libertà la quale, se convogliata in determinate finalità, deve essere imposta dallo Stato e dalla società. Si verrebbe in tal modo a castigare la libertà con quelle direttive o finalità sociali o particolari che sono la conseguenza dell'intervento dello Stato. Permane l'impressione che sotto una concezione siffatta si nasconda il pericolo dello Stato totalitario, il quale, per il raggiungimento di quei fini determinati, finirebbe con l'incrinare le libertà individuali. Ritiene che una formula conciliativa debba essere trovata nel senso, anche da lui condiviso, del concetto cristiano e umano della solidarietà umana e sociale, ma escludendo che questa solidarietà umana e sociale debba essere perseguita attraverso uno Stato totalitario" e

B) relazione di progetto Costituente del 24.1.1947: "Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani").

Ne consegue che il sacrificio umano nell'interesse degli altri, o per finalità sociali, non è previsto dalla Costituzione ed anzi è espressamente escluso.

Analisi iter argomentativo sentenze 14 e 15 del 2023

[Torna su]

Nella sentenza n.14/2023, il cui vaglio di legittimità è limitato al parametro dell'art.32 Cost., leggiamo che il sindacato della Corte, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve fondarsi sulla valutazione della situazione di fatto (la pandemia), su "l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini" e non invece sulla loro conformità ai precetti costituzionali (punto 6, ult.cpv); si asserisce che la ragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, vada valutata non già in riferimento alla Costituzione, ma alla concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto; si sostiene che il sindacato della Corte sulle scelte del legislatore riguardi "la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione" e le "conoscenze medico-scientifiche del momento" anziché il rispetto della Carta Costituzionale (punti 8.1 e 8.2).

La sentenza n.15/2023 si spinge addirittura oltre allorquando la Corte, riprendendo alcuni stralci di propri precedenti, asserisce che "nell'ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art.32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del 2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018)" e che "Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione." (punti 10.3.2 e 10.3.3)!

Ci sfugge la parte della Costituzione in cui è sancito che l'operato del potere esecutivo e legislativo debba essere guidato dalla scienza e non invece sottoposto al preminente rispetto dei diritti umani e delle libertà sancite dalla prima legge dello Stato, appunto la Costituzione!

Apprendiamo poi con sgomento la mutazione di significato operata dai giudici costituzionali ad alcuni vocaboli. La sentenza n.14/2023, infatti, ci insegna che la parola "consenso" non significa più "conformità di voleri" di due soggetti ("in diritto, elemento essenziale del negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, consistente nell'incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti contrapposti", cfr. Treccani); consenso è ora, secondo la recente interpretazione della Consulta, l'accettazione di un'obbligazione imposta dallo Stato dietro il ricatto della condanna alla fame e all'emarginazione sociale in caso di inottemperanza. Il fatto che tale accettazione non sia libera e, dunque, non sia "voluta", non sia un "volere" della parte, perché estorta con minaccia, ha poca rilevanza, stante alla nuova definizione coniata dalla Corte.

Non solo!

L'obbligo di rilasciare il consenso all'obbligo di inoculo (!) assume prodigiosamente le vesti di una "autorizzazione" alla vaccinazione, nella sentenza in esame, e ciò a garanzia del "rispetto dell'intangibilità della persona"!

Grande assente il secondo requisito, "l'informazione", incallita latitante non solo negli hub vaccinali, ma anche, a quanto pare, nella valutazione dei giudici.

Ecco, la sentenza n.14/2023, con un'operazione argomentativa degna di un prestigiatore, ci ha spiegato che la persona che cede alla minaccia dello Stato, non volendo essere privata della possibilità di alimentare i propri figli a causa del rifiuto di cedere il proprio corpo al trattamento farmacologico imposto, in realtà acconsente in modo libero e informato a che si disponga della sua salute.

La sentenza n.14/2023 ci ha insegnato che l'obbligo di firma del consenso all'estorsione, imposto con il ricatto dello Stato, è in realtà una naturale applicazione del rispetto dell'intangibilità della persona…

Il moto di sdegno dei giuristi a questo punto dovrebbe essere unanime, così come la condanna all'abdicazione non solo del diritto, ma perfino della logica e del buon senso, contenuta in questi (e tanti altri) passaggi delle pronunce in questione!

Le ragioni dei Padri Costituenti

[Torna su]

Segnaliamo al lettore ciò che disse l'On. Moro circa i motivi che lo indussero a presentare, unitamente all'On. Rossi, l'emendamento poi approvato all'art.32 della Costituzione, in merito ai limiti imposti al legislatore nell'imposizione dei trattamenti sanitari.

Egli spiegò che non si voleva escludere il consenso del singolo a determinate pratiche sanitarie che si rendessero necessarie in seguito alle sue condizioni di salute - considerando tale consenso sempre necessario -, ma si voleva vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponesse un trattamento del genere al singolo; per i casi di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini, inoltre, si intendeva arginare l'intervento della legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignità umana.

Il preminente rispetto della persona umana era considerato così scontato ed irrinunciabile che l'emendamento di Moro provocò la reazione dell'On. Lucifero, per il quale la precisazione dell'esistenza del limite del rispetto della persona all'attività del legislatore poneva un problema di "dignità costituzionale". E ciò in quanto, a suo giudizio, dovendosi creare una Costituzione che garantisse la dignità umana in tutti i suoi aspetti, non poteva in alcun modo ammettersi che nello Stato che si stava costruendo potessero sorgere leggi lesive della dignità umana!

È purtroppo evidente come gli appassionati ed illuminati confronti che definirono i contenuti della nostra Costituzione, e che ne costituiscono l'interpretazione autentica, siano ancor meno di un vago ricordo nella mente di chi l'osservanza di quella Carta, di quei principi, avrebbe dovuto garantire.

La gravità dell'avallo a pratiche destinate ad "incidere sul diritto alla salute" del singolo e sulla sua libertà di autodeterminazione, da parte dell'organo deputato alla difesa dei diritti e delle libertà consacrate nella legge fondamentale dello Stato, è senza precedenti, e certamente indegna di un Paese civile e democratico!

Non solo nella disamina della Corte viene dimenticato il contenuto dei Principi fondamentali della Costituzione, alla cui stretta osservanza tutti gli organi dello Stato, senza eccezione alcuna, sono tenuti, ma si arriva a stravolgere il pur chiaro contenuto letterale dell'articolo 32 Cost. che, nell'individuare la tutela della salute come compito della Repubblica, la definisce chiaramente e senza alcuna possibilità di equivoci come un "diritto" dell'individuo e un "interesse" della collettività, non viceversa!

Non riteniamo di dover specificare la differenza che corre tra "diritto" ed "interesse", né occorre rammentare che mai un "interesse", pubblico o privato che sia, può acquisire una rilevanza tale da sovrastare dei contrapposti diritti, fino ad annientarli; men che meno ciò può accadere rispetto ai diritti che i nostri Padri Costituenti considerarono fondamentali, trincerandoli in quei primi dodici articoli che rappresentano le fondamenta su cui è stata eretta la Repubblica democratica italiana!

Già questo dà la misura della differenza e della preminente rilevanza conferita all'individuo, per il quale la salute assurge a diritto, rispetto alla collettività, per la quale la salute degrada ad interesse.

Ciò rivela una inequivocabile verità, ovvero che non può esservi bilanciamento tra diritto ed interesse, perché il primo è sempre destinato a prevalere.

La conferma della sussistenza di una gerarchia tra i due riferimenti la si rinviene nella chiosa finale dell'art. 32 Cost., ove si specifica che in nessun caso l'obbligo sanitario può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il riferimento al "rispetto" della "persona" non è casuale, come spiegato dall'On. Moro nell'intervento richiamato.

Che lo scopo primario della Costituzione fosse la necessità di mettere al centro dell'ordinamento l'essere umano in quanto tale, e di garantire che i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo fossero considerati inviolabili ed intangibili dal legislatore stesso, è inciso con lettere di fuoco nei verbali dell'assemblea costituente.

Fu proprio per rendere manifesto questo scopo primario, che i Padri Costituenti scelsero le parole "riconosce e garantisce" in riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo.

L'intento era quello di chiarire che quei diritti e quelle libertà, inseriti nei principi fondamentali, appartengono all'uomo per nascita e non perché concessi (o negati) da una norma: il compito della Costituzione e dei poteri dello Stato è unicamente quello di garantirne il rispetto, in qualsiasi condizione e circostanza.

Le libertà ed i diritti, infatti, ove venissero soltanto "riconosciuti" e non anche garantiti, non sarebbero che un riflesso dei poteri dello Stato ed una mera enunciazione di principio.

Non è, quindi, accettabile che nel giudizio atto a valutare il rispetto da parte del legislatore delle norme costituzionali - alla cui osservanza non può e non deve derogare - si vagli, invece, la conformità delle scelte politiche alla scienza designata come "ufficiale".

L'indipendenza dei giudici di merito - Profili di inesistenza e nullità delle sentenze per carenza di iter argomentativo

[Torna su]

Dal controllo di legittimità della Corte costituzionale sono esclusi ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento (art. 28 L.11/03/1953 n.87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale): nonostante ciò, il sindacato della Consulta, nelle sentenze n.14 e 15 del 2023, è totalmente incentrato sulla congruità e ragionevolezza delle scelte politiche del legislatore, adottando come riferimento le valutazioni di natura medico-scientifica effettuate!

La Corte avrebbe dovuto limitare il suo operato alla verifica della compatibilità delle norme censurate con la Costituzione e non anche valutare, come ha invece fatto, il corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, la nobiltà o meno del fine perseguito, o la sua proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza o la sussistenza di una giustificazione scientifica. Questo genere di valutazioni rientrano nella logica politica de "il fine giustifica i mezzi", che è la negazione stessa dei principi della Costituzione.

È evidente che la Consulta abbia ecceduto dalla sua funzione/potere ed è, quindi, un bene che le sentenze analizzate, trattandosi di pronunce di inammissibilità e infondatezza, non abbiano alcun effetto vincolante per i giudici di merito che conservano, come da taluno già opportunamente osservato, il potere di discostarsene e di valutare autonomamente la legittimità delle disposizioni sottoposte al loro vaglio sotto molteplici differenti profili.

Tuttavia, vi sono aspetti di estrema rilevanza che non possono essere taciuti.

Non intendiamo in questa sede soffermarci sulla fondatezza delle "informazioni" medico-scientifiche cui la Corte ha fatto riferimento in entrambe le sue pronunce, trattandosi di motivi che a nessun titolo avrebbero dovuto trovare spazio in un giudizio finalizzato al vaglio "costituzionale" delle norme censurate. L'errore imperdonabile dei giuristi è stato proprio quello di addentrarsi nelle "motivazioni medico-scientifiche", dimentichi di ciò di cui si sarebbero dovuti occupare: il diritto, i diritti fondamentali, le libertà insopprimibili dell'uomo, che non soltanto sono posti su di un piano superiore rispetto alle valutazioni della scienza, ma ne definiscono i limiti di operatività!

Nemmeno il vaccino più efficace e sicuro del mondo, infatti, potrebbe giustificare la lesione dei diritti fondamentali e la privazione totale del sostentamento.

Affronteremo la questione solo per evidenziare un fondamentale, pregnante dato di fatto: l'inesistenza delle fonti citate dalla Consulta!

E questo non già per contraddire quanto detto in ordine all'omesso vaglio di costituzionalità delle pronunce (nella sua propria ed unica accezione), ma per rilevare che anche la motivazione addotta a sostegno delle decisioni oggetto di commento, oltre a non contenere l'unico tipo di valutazione che la Costituzione stessa rimette alla Consulta (ovvero l'indagine sulla conformità delle norme alla Costituzione) è, di fatto, una motivazione meramente apparente e, pertanto, nulla!

Le sentenze della Consulta non sono sottratte all'osservanza dei requisiti di forma e di sostanza imposti a qualsiasi altra pronuncia giudiziaria.

Si rammenta, al riguardo, l'art. 111 co.6 della Costituzione, secondo cui "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 37662, del 1 dicembre 2021), l'art. 111 Cost. esprime il preciso imperativo di esplicitare le ragioni alla base delle pronunce giudiziali, tanto da inficiarne la validità nelle ipotesi in cui la motivazione risulti solo "apparente". Per la Suprema Corte, una sentenza è soltanto "apparente", quando non renda percepibile il fondamento concreto della decisione, con la conseguenza che la sentenza deve dichiararsi nulla perché affetta da "error in procedendo"(ex multis Cass Ord. n. 2650/2020; Ord. n. 8264/2019; Cass. SS.UU. n. 22232/2016; Cass. Ord. n. 14927/ 2017).

Una sentenza non può mai risolversi in apodittiche affermazioni di principio - avulse dalle evidenze probatorie - riconducibili all'affermazione puramente soggettiva del magistrato ovvero al rinvio per relationem ad altri dati processuali.

Ed è questo, invece, quanto avvenuto.

La Corte ha deciso in modo totalmente avulso dalle evidenze istruttorie fornite dalle parti nei giudizi a quo e nei rispettivi interventi (evidenze in parte richiamate nelle ordinanze di rimessione), tanto da non degnarle neanche di una fugace menzione in tutto il corpo di entrambe le pronunce. Le decisioni della Corte sono fondate sul mero rinvio "per relationem" alle affermazioni (neanche alle prove!) di uno solo degli intervenuti nei giudizi di legittimità, ovvero la Presidenza del Consiglio, richiamando atti di parte (note interne ministeriali) neanche definibili come "fonti".

I giudici costituzionali hanno fatto ampio ricorso a presunzioni (capacità dei farmaci di ridurre in modo apprezzabile il contagio negli ambienti sanitari, efficacia nella prevenzione delle forme gravi della malattia) fondate, tuttavia, su una convinzione soggettiva non dimostrata e totalmente avulsa dall'evidenza fattuale, che si è risolta in reiterate, apodittiche affermazioni di principio di carattere personale.

Al riguardo, la Cassazione (sentenza n. 18941 del 2021) ha affermato che la corretta applicazione del criterio presuntivo impone ai giudicanti di valutare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio, non potendosi limitare ad enunciare il giudizio nel quale consiste la valutazione, ma dovendo descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è giunto alla decisione finale.

Per far ciò, occorre che siano esaminati tutti gli elementi indiziari per conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e che si proceda a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi, accertando se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una prova logicamente valida.

Ancora, con l'ordinanza n.23416 del 24/08/2021, la Suprema Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando rechi argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Sono quindi diversi, e particolarmente gravi, i motivi per i quali le sentenze 14 e 15 del 2023 della Corte Costituzionale dovrebbero considerarsi nulle, se non addirittura inesistenti.

Manca il giudizio stesso che avrebbe dovuto essere reso dalla Consulta, ovvero la conformità alla Costituzione degli atti normativi censurati.

Manca la valutazione di diritto dell'asserita legittimità delle norme, proclamata unicamente sulla base di una non meglio precisata "evidenza scientifica" assurta a verità assoluta in quanto promanante dalle Istituzioni, il che rende apodittica, soggettiva ed arbitraria la valutazione dei giudici costituzionali.

Mancano gli stessi "dati scientifici" invocati dalla Corte a sostegno della giustezza delle decisioni del legislatore, ricorrendo unicamente una serie di richiami generici ed astratti a non meglio precisate "note" interne degli enti istituzionali che hanno gestito la cd. emergenza sanitaria.

Né avrebbe potuto essere diversamente, giacché persino le fonti ufficiali non riescono ad occultare una realtà ben diversa da quella descritta dalla Consulta.

Che le "prove", della ragionevolezza, proporzionalità e congruità delle scelte del legislatore, siano state individuate nelle giustificazioni argomentative che lo stesso legislatore - il cui operato la Corte avrebbe invece dovuto giudicare - ha fornito a sé stesso, lo si ricava agevolmente anche sol considerando quante volte sono stati declinati i verbi "attestare", "sostenere", "osservare", "giustificare" ed equipollenti nei punti da 10 a 13 della sentenza n.14/2023, che consacrano la salvezza delle scelte governative: ben 17 volte in meno di 4 pagine.

Conclusioni

[Torna su]

Le argomentazioni errate, contraddittorie, inconferenti della Consulta costituiscono un tradimento del ruolo che tale organo riveste, risolvendosi in un inammissibile, e perciò stesso nullo, tentativo di riscrittura della Carta Costituzionale.

Né si può giungere ad altra conclusione quando, in una pronuncia dell'organo deputato a difendere la Costituzione e i suoi princìpi, si arriva a sostenere che i rischi per la salute, anche gravi, derivanti dall'assunzione di un farmaco non ne rendono costituzionalmente illegittima l'imposizione: con buona pace del diritto alla vita, all'autodeterminazione, all'inviolabilità del corpo; o quando si ha l'ardire di affermare che il conflitto tra interesse individuale e collettivo possa essere risolto, in modo "tragico", con il sacrificio totale dell'uno in favore dell'altro (punto 5, cpv. 2, punto 6, cpv. 2,3 e 4 sent. 14/23), senza alcuna considerazione del valore del preminente rispetto della dignità della persona umana imposto dalla Costituzione!

Si osservi, infine, che la Consulta attua tale riscrittura, non già sulla base dei precetti costituzionali (e come potrebbe!), ma estrapolando passaggi di proprie precedenti pronunce, che però a tutt'altre conclusioni erano pervenute!

Ebbene, noi non intendiamo avallare un simile indebito ed oltraggioso tentativo di sovversione dei princìpi sanciti nella Carta costituzionale.

La nostra Costituzione ed i lavori della sua "edificazione" restano ad imperitura memoria, come testimonianza e monito all'operato di tutti gli organi dello Stato e dinanzi alle sue chiare lettere, forgiate sull'uomo e sul rispetto della persona, crolla il castello di carta costruito con le pronunce in questione.

Autori in ordine alfabetico

Avv. Claudia Bucciarelli (RM)

Avv. Roberta Camarda (PV)

Avv. Susanna Cavallina (BO)

Avv. Maria Grazia Celardo (NA)

Avv. Leonardo Cotugno (SA)

Avv. Elena Cingolani (MI)

Avv. Lucia Fiorini (VR)

Avv. Luca Iuliano (BS)

Avv. Raffaele Lauretta (RM)

Avv. Anna Libardi (VR)

Avv. Laura Mana (CN)

Avv. Olga Milanese (SA)

Avv. Andrea Montanari (BO)

Avv. Ida Nazzaro (RM)

Avv. Valentina Piano (CA)

Avv. Francesco Serinelli (BR)

Avv. Lara Signorini (VR)

Avv. Beatrice Spitoni (PG)

Avv. Elisa Tognacca (MB)

Avv. Tiziana Trevisan (BO)

Avv. Simone Tacito Zanoni (MB)


Tutte le notizie