Data: 07/04/2023 07:00:00 - Autore: Alfonsina Biscardi

Tutela del consumatore e limite del giudicato: la vicenda

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La sentenza della Cassazione n. 9479 del 2023 (sotto allegata) è scaturita dal caso di una consumatrice che ha prestato una fideiussione a favore di una società e a beneficio di una banca. A seguito dell'inadempimento del debitore principale la banca ha deciso di escutere la garanzia attraverso un decreto ingiuntivo notificato alla garante che non ha proposto opposizione.

Sulla base del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e, quindi, equiparabile ad una sentenza passata in giudicato che copre il dedotto e il deducibile, la banca ha avviato la procedura esecutiva immobiliare ai danni della consumatrice. Espletata l'intera procedura, il giudice ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile. La consumatrice ha proposto opposizione avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art.617 c.p.c., adducendo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice territorialmente incompetente, sulla base di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore e, quindi, abusiva.

L'opposizione è stata rigettata in quanto il decreto ingiuntivo non era stato opposto e, dunque, si è ritenuto non fosse più in alcun modo contestabile.

In Cassazione la consumatrice ha dedotto la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13 e dell'art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore.

Infatti, ha rilevato che entra in contrasto con tale principio, l'impossibilità, a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, di un secondo controllo d'ufficio sull' abusività delle clausole contrattuali, nella fase dell'esecuzione, e l'impossibilità di una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo.

Nonostante la consumatrice abbia rinunciato al ricorso in Cassazione, il pubblico ministero ha sollecitato la Corte ad enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c. in quanto la questione è di particolare rilevanza.

Per tale motivo le Sezioni Unite sono state chiamate a fornire un'interpretazione della direttiva 93/13/CEE e, in particolare, a chiarire in che modo le norme che tutelano il consumatore in caso di clausole abusive presenti in un contratto concluso con un professionista, devono essere applicate nel processo italiano e se si possa superare la limitazione rappresentata dal giudicato.

La questione è stata oggetto di un acceso dibattito che ha coinvolto i giudici di merito, l'avvocatura, la dottrina e la procura generale della Corte di cassazione da cui è emersa una pluralità di soluzioni.

I poteri del giudice nelle varie fasi del procedimento

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Le Sezioni unite hanno rilevato che il consumatore è in una posizione di debolezza negoziale e informativa rispetto al professionista. Pertanto, può essere facilmente indotto a stipulare anche un contratto che contenga delle clausole abusive. Inoltre, è possibile che non si renda conto dell'abusività delle dette clausole e non proponga opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, perdendo, così, la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Procedimento monitorio

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Il consumatore, quindi, deve essere tutelato dal giudice, in primo luogo, nella fase del procedimento monitorio.

La Corte ha stabilito che in tale fase il giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, facendo riferimento agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c.

Ove l'accertamento si presenti complesso, il giudice deve rigettare l'istanza d'ingiunzione.

Se rileva l'abusività della clausola, il giudice decide se rigettare il ricorso oppure accoglierlo parzialmente. Diversamente, pronuncia decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., nel quale dà atto dell'accertamento effettuato, inserisce l'avvertimento previsto dalla citata norma, e precisa espressamente che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

In tal modo, dunque, il consumatore è tutelato dal giudice d'ufficio sin dalla fase monitoria e può consapevolmente decidere come difendersi.

Processo esecutivo

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La Corte aggiunge che, ove il decreto ingiuntivo non rechi alcun riferimento all'accertamento dell'abusività delle clausole e non sia stato opposto, il giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito deve controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del titolo.

Anche in tal caso, il giudice, se non ha elementi di diritto e di fatto sufficienti per decidere, può procedere con una sommaria istruttoria.

Effettuato il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole il giudice informa le parti e avvisa il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sul titolo esecutivo.

Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il giudice dell'esecuzione non può procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.

Se, invece, il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., per far valere l'abusività delle clausole del contratto, il giudice adito la riqualifica in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimette la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).

Fase di cognizione

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Qualora il debitore abbia proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice concede il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procede alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Infine, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che, si ripete, può riguardare solo ed esclusivamente l'abusività delle clausole contrattuali, può sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale.


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