Data: 11/04/2023 08:00:00 - Autore: Redazione

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

In tema di reati sessuali, nessuna motivazione socioculturale può giustificare violazioni dell'integrità fisica e morale della persona. Così la Cassazione (con la sentenza n. 13786/2023 sotto allegata) ha bocciato il ricorso di un uomo condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata a danno della moglie.
Secondo la tesi difensiva, la pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio. Questo quindi avrebbe escluso il dolo e in ogni caso indotto l'imputato a un errore scusabile sull'ignoranza della legge penale italiana, che non gli avrebbe consentito di percepire il "disvalore della sua condotta".
Per gli Ermellini la tesi non regge.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità, affermano infatti, "che il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7140/2021). Ed anzi più in particolare, si è ribadito che "in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo - e che in tema di cause di giustificazione - lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica".
Per cui, ribadisce la S.C., rigettando il ricorso, "nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo".

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