Data: 10/04/2023 08:00:00 - Autore: Redazione

Inammissibilit� del ricorso incomprensibile

La Suprema Corte ha ribadito che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticit� espositiva nella redazione del ricorso per Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilit� dell'impugnazione. Cos� la Cassazione con l'ordinanza n. 7600/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, relativa alla reintegra nel possesso di un immobile a seguito i asserito spoglio, gi� il giudice d'Appello evidenziava l'inammissibilit� del gravame per essere incomprensibile e non rispettoso dei requisiti di specificit� di cui all'art. 342 c.p.c.

Gli appellanti, infatti, avevano contestato diverse presunte violazione di legge con confuse disquisizioni prive di logica espositiva in ordine un elenco di errori ed omissioni della sentenza di primo grado oltre che delle ordinanze rese in fase cautelare di merito.

Giunta la vicenda in Cassazione, gli Ermellini evidenziano preliminarmente che il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilit�. E affermano innanzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4, cod. proc. civ. (ratione temporis applicabili), "che prescrive che l'atto sia redatto in forma sintetica, con una selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, in un'ottica di economia processuale, che deve trovare riscontro nella formulazione, altrettanto concisa, dei motivi di ricorso".

Com'� noto, infatti, l'art. 366 c.p.c., ricordano i giudici della S.C., "nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di 'forma-contenuto' dell'atto introduttivo del giudizio di legittimit�, configura un vero e proprio 'modello legale' del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza � sanzionata con l'inammissibilit� del ricorso stesso".

Citano in proposito l'orientamento ribadito pi� volte, da ultimo anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 37552/2021), secondo cui: "Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformit� ai principi di chiarezza e sinteticit� espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimit� una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri pu� condurre ad una declaratoria di inammissibilit� dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilit� delle censure mosse alla sentenza gravata, cos� violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.".

Nella specie, rammentano ancora dalla S.C. bacchettando i ricorrenti, "l'inosservanza del requisito di sinteticit� e chiarezza pregiudica l'intellegibilit� delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilit� del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (Cost., art. 24), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (Cost., artt. 111, comma 2, e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui".

Difatti, alla relativa semplicit� delle questioni giuridiche concernenti la controversia, congruamente illustrata nella sentenza impugnata, si contrappone un ricorso di 65 pagine che non rispetta i canoni redazionali della chiarezza e della sinteticit� e, anzi, "� ponderoso, ipertrofico, con una mescolanza di elementi di fatto ed elementi di diritto che rendono incomprensibile le ragioni delle doglianze, risultando palese la violazione dei principi di sinteticit� e chiarezza sopra richiamati". Non solo, "i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto, rendendo impossibile per il Collegio di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata in vista del controllo di legittimit�".

Tale tecnica redazionale, dunque, "non � compatibile con i principi esposti che definiscono le modalit� di introduzione del giudizio di legittimit� sulla base del disposto dell'art. 366 c.p.c." come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit�, risultando pertanto palese "la violazione dei principi di sinteticit� e chiarezza del ricorso".

Per quanto esposto, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, con conseguente assorbimento degli altri profili di inammissibilit�.


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