Data: 09/04/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Obbligo di formazione continua a tutela della collettivit�

La condotta dell'avvocato incurante dell'essere in difetto rispetto agli obblighi formativi pu� far scattare una sanzione particolarmente grave come la sospensione dall'esercizio della professione. E' quanto emerge dalla sentenza n. 211/2022 pubblicata a marzo 2023 dal Consiglio Nazionale Forense (sotto allegata), con cui viene rigettato il ricorso di un legale sospeso per due mesi dalla professione perch� non in regola con ben tre bienni formativi.
"L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivit� prevalente" ha osservato infatti il CNF.
"In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf - che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 cdf - ha la finalit� di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attivit� di aggiornamento. La norma deontologica in parola � pertanto posta a tutela della collettivit�, e non gi� del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualit� e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale".
Da qui l'irrogazione della sanzione pi� grave, avuto riguardo non solo al fatto storico in s� ma altres� al comportamento complessivo tenuto dall'incolpato, anche nel corso del procedimento disciplinare.

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