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Data: 08/04/2023 06:00:00 - Autore: RedazioneIllecito trattenere le somme spettanti al clienteVìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 30 cdf), l'avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente. E' il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 213/2022 pubblicata il 6 aprile 2023 (sotto allegata). Il Consiglio è stato chiamato a decidere sul ricorso di un legale che contestava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 6 mesi, comminata all'esito di procedimento disciplinare. In particolare, l'avvocato veniva incolpato di aver volontariamente violato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, ed, in particolare, quelli di probità, dignità, diligenza, per essersi appropriato della somma di Euro 1.700,00, liquidata in favore del suo cliente, in una vertenza contro un'assicurazione, somma da lui ricevuta nell'ambito del rapporto di difesa e trattenuta indebitamente senza alcun consenso della parte assistita.
Mala gestio del denaro altrui prescinde da dolo o colpa"L'appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite e comunque la mala gestio del denaro altrui costituisce illecito discilinare (art. 30 CDF), che prescinde dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente la volontarietà del comportamento, integrato dal mero fatto del trattenimento indebito della somma" ricorda il CNF. L'avvocato infatti "deve gestire con diligenza il danaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale, sicchè integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che trattenga per sé il danaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte" (cfr. CNF n. 51/2020; n. 4/2018). Nè rileva, conclude il Consiglio, come avvenuto nel caso di specie, la circostanza che il cliente avesse autorizzato il legale ad incassare le somme per conto suo, perché "ciò, certo, non lo autorizzava al trattenimento del danaro oltre il tempo necessario". |
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