Data: 12/04/2023 23:00:00 - Autore: Redazione

Compiti a casa: obbligatorio segnarli nel registro elettronico

[Torna su]
Nel momento in cui la scuola adotta il registro elettronico, i docenti sono obbligati a riportare nello stesso i compiti assegnati agli alunni per casa e sono tenuti a farlo peraltro "in tempo reale". Per la "gioia" degli studenti dunque, il prof non pu� recuperare nei giorni seguenti una eventuale dimenticanza, andando a trascrivere capitoli da studiare, teoremi, analisi al testo piuttosto che intere pagine di esercizi in date successive alla lezione. Questo quanto si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.
Ma procediamo per gradi.

Cos'� il registro elettronico

[Torna su]
Intanto, partiamo col definire il registro elettronico scolastico: si tratta di una piattaforma online che consente al docente (e non solo) di inserire i dati principali sull'andamento scolastico dei propri alunni, ossia presenze/assenze, voti, uscite anticipate, note, comunicazioni scolastiche e i "famigerati" compiti a casa.
Il registro contiene dunque tutto il curriculum e i dati degli studenti ed � ovviamente uno strumento d'ausilio nel rapporto scuola-famiglia, perch� consente, lato genitori, di poter accedere (grazie alle credenziali fornite dalla segreteria scolastica) e prendere visione di tutte le informazioni inerenti al rendimento scolastico del proprio figlio, nonch� di leggere le comunicazioni, prenotare ed effettuare colloqui online, ecc.

La normativa sul registro elettronico

[Torna su]
Il registro elettronico � stato introdotto con il Decreto Legge n. 95/2012 (coordinato con la legge n. 135/2012) dall'allora Governo Monti.
Il testo della norma (art. 7 comma 31) prevede che "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico".
Da allora, nel corso degli anni il suo utilizzo si � diffuso nella maggior parte delle scuole italiane, complice anche la pandemia che ha accelerato la digitalizzazione in tutti gli istituti.

Registro elettronico � obbligatorio?

[Torna su]
Tuttavia, un tema su cui si � discusso e si discute ancora parecchio riguarda l'obbligatoriet� del registro elettronico.

Il Decreto Legge n. 95/2012 oltre a prevedere l'obbligo dell'utilizzo del registro elettronico a partire dall' a.s. 2012/2013 ha previsto, altres�, l'adozione di un "piano per la dematerializzazione" che ad oggi non � mai stato attuato.

Ci� ha portato ai vari dubbi interpretativi in materia. Sul punto, la Cassazione (sentenza n. 47241/2019) si � espressa affermando che la mancata attuazione del piano rende non obbligatorio l'uso del registro e delle pagelle elettroniche, con la consequenziale coesistenza, di entrambe le forme di registro, cartacea e digitale.

Vero �, per�, che allorquando il Collegio docenti deliberi l'adozione del registro elettronico (previa dotazione di infrastrutture e strumenti tali da consentirne l'uso), il suo utilizzo diventa obbligatorio!

Registro docente atto pubblico da compilare in classe!

Peraltro, come confermato pi� volte anche dalla Cassazione (cfr. 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), il registro di classe e personale del docente � atto pubblico, per cui il docente � soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste, ad es., dagli art. 476 e 479 c.p.

Non solo. I giudici hanno osservato come anche il registro del professore rientri nell'accezione del "giornale di classe" di cui all'art. 41 del R.D. n. 965/1924 dove vanno annotate, tutte le "attivit� svolte" e quelle compiute dal "pubblico ufficiale" che "attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti" (cfr. Cass. n. 34479/2021).

Nello specifico, hanno scritto i giudici che "il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti".

Da ci� discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente non pu� avvenire al di fuori della classe in questione, ma va compilato nel medesimo momento in cui il docente � in aula, perch� deve registrare "in tempo reale" quanto avviene in sua presenza.

Ergo, se ne deduce che anche i compiti in classe, dunque, con buona pace dei prof "ritardatari" e per la felicit� degli studenti non possono essere "inseriti in corsa" successivamente!


Tutte le notizie