Data: 15/04/2023 07:00:00 - Autore: Giovanni Fidone

Esclusione dal concorso pubblico: il caso

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Un partecipante ad un concorso pubblico bandito da un ente locale impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura adottato in quanto lo stesso aveva indicato, all'interno dell'elaborato scritto, un codice fiscale coincidente per ben nove cifre con quello di un concorrente.
Avverso l'esclusione insorgeva il concorrente, sostenendo l'irrilevanza di siffatta indicazione.

La sentenza del TAR Catania

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La Seconda Sezione interna del TAR Catania, con sentenza in forma semplificata n. 293 del 30/01/2023, rigettava il gravame ritenendo che l'indicazione parziale di un codice fiscale all'interno della prova concorsuale, coincidente per nove cifre su sedici con quelle di un concorrente (che si � successivamente scoperto essere lo stesso candidato autore dell'elaborato), rappresenta una anomalia significativa che giustifica l'esclusione dalla procedura, evidenziando la volont� di inserire un segno di riconoscimento nell'elaborato.
Secondo l'iter argomentativo della pronunzia, l'aspetto di rilievo ai fini della garanzia di anonimato degli elaborati concorsuali non � quello della identificabilit� dell'autore tramite un segno che sia a lui personalmente riconducibile, quanto l'idoneit� del segno, anche astratta, ad essere elemento di identificazione, assumendo un carattere obiettivamente anomalo.

Violazione della regola dell'anonimato

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Richiamando diversi precedenti della giurisprudenza amministrativa, il TAR Catania individua i due elementi da cui � possibile desumere la violazione della regola dell'anonimato: a) l'idoneit� del segno di riconoscimento a violare l'anonimato; b) l'utilizzo intenzionale di tale segno di riconoscimento.
E sebbene il mero errore materiale non rappresenti elemento idoneo a provare l'intenzione di rendere riconoscibile l'elaborato, non pu� nemmeno ritenersi, secondo la pronunzia, che l'intenzionalit� debba essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Nella specie, la particolare significativit� dell'anomalia rappresentava un evidente segno di riconoscimento, astrattamente rilevante ed idoneo a fungere da elemento di identificazione.
Avv. Giovanni Francesco Fidone

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