Data: 14/04/2023 06:00:00 - Autore: Luisa Camboni

Divorzio e TFR: cosa dice la legge

Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell'articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
La risposta all'interrogativo è, dunque, positiva: l'ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.
Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l'ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se:
  • non ha contratto nuove nozze
  • ed è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell'assegno una tantum esclude tale diritto
Ancora, all'ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

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