Data: 23/04/2023 08:00:00 - Autore: Redazione

Ira e capacit� di intendere e volere

Non pu� essere esclusa la capacit� di intendere e di volere dallo stato d'ira. Lo ha affermato la seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 15678/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte d'appello di Ancona confermava la responsabilit� di per il reato di danneggiamento su cosa esposta pubblica fede, nei confronti dell'imputato. Lo stesso adiva il Palazzaccio lamentando violazione di legge vizio di motivazione, giacch� la Corte avrebbe dovuto assolverlo "per mancanza dell'elemento soggettivo in ragione della sua non imputabilit� poich� - come emerso dall'istruttoria - non era persona autonoma ed era sottoposto ad amministrazione di sostegno". Inoltre, la condotta era stata realizzata in preda ad "uno stato d'ira e di nervosismo dell'imputato".
Per gli Ermellini il ricorso � inammissibile perch� generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure gi� formulate con l'atto di gravame che hanno trovato adeguata e esaustiva risposta nella sentenza impugnata.
L'allegazione della difesa, sia nell'atto di appello sia nel ricorso in esame, continuano i giudici, "� stata estremamente generica, in contrasto con un altro principio, anch'esso consolidato nella giurisprudenza di legittimit�, secondo cui la capacit� d'intendere e di volere, per i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore et�, � in via di principio oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum".
E' noto, affermano quindi dalla S.C., "che lo stato d'ira non incide sulla imputabilit� poich� non integra un'infermit� psichica ma uno stato emotivo; n� la sottoposizione dell'imputato all'amministrazione di sostegno costituisce elemento sufficiente e idoneo a palesare la sua incapacit� anche solo parziale di comprendere il disvalore delle proprie condotte e di contenere la propria aggressivit�".
Per cui la sentenza impugnata � corretta e il ricorso � inammissibile.

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