Data: 21/04/2023 10:00:00 - Autore: Redazione

Effettiva conoscenza della vocatio in ius

Perch� sia compiuta la vocatio in ius va rinnovata la notifica dell'avviso di citazione in giudizio se � certa la mancata conoscenza da parte dell'imputato. Lo ha detto la Cassazione nella sentenza n. 15752/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte d'appello di Ancona confermava la condanna nei confronti dell'imputato per i reati di cui agli artt. 582-583-585 c.p.
L'uomo, tramite il difensore di fiducia, adiva il Palazzaccio, deducendo, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullit� nonch� l'omesso, erroneo, accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la violazione dell'articolo 420 del codice di rito. Invero, eccepiva che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare veniva notificato ex articolo 157 c.p.p. all'imputato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza del plico, per cui, asseriva, "tale modalit� di notifica impone al giudice dell'udienza preliminare un'attenta verifica dei presupposti necessari a considerare come effettivamente conosciuto dall'imputato il procedimento che lo vede coinvolto, presupposti indicati dal primo e dal secondo comma dell'articolo 420-bis c.p.p.; ci� al fine di poter procedere ad una corretta declaratoria di assenza dello stesso". Deduceva, inoltre, l'omessa rinnovazione nelle forme previste dall'articolo 420-quater c.p.p. della notifica dell'avviso ex articolo 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare, e la conseguente nullit� del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo e secondo grado.
Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso � fondato.
Posto che dagli atti non vi � prova dell'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, "sussiste, invero, l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarit� formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della 'vocatio in ius', certezza che non pu� essere collegata alla procedura di compiuta giacenza".
Per espressa disposizione dell'art. 420-ter c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ricordano infatti i giudici, "il processo � celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonch� quando 'nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonch� nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso � a conoscenza del procedimento o si � volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo' (secondo comma). Fuori di tali casi, 'se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria' (art. 420/quater)".
La ratio di tali disposizioni, affermano quindi gli Ermellini, "� evidente: � consentito il processo in absentia quando vi sia la certezza che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Al di fuori di tali casi deve essere rinnovata la notificazione - anche se quella gi� effettuata � formalmente regolare - attraverso la polizia giudiziaria, per ragioni prudenziali".
Ci� non � avvenuto nel caso di specie e tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso, che dovr� avere inizio con la fissazione di nuova udienza preliminare, essendo la nullit� delle sentenze di primo e secondo grado una conseguenza della nullit� dell'udienza preliminare.

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