Data: 21/04/2023 09:00:00 - Autore: Redazione

Daspo per l'invasione di campo

Legittimo il Daspo per l'invasione di campo anche se dopo il fischio finale e se il motivo era recuperare le magliette dei calciatori da parte del tifoso. Cos� la terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 16136/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, il difensore del tifoso contestava la misura dato che condotta sanzionata era consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, "e quindi in un comportamento festoso e non violento, e la pericolosit� - poteva - essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall'imposizione del doppio obbligo di comparizione in questura durante le gare" della squadra del cuore.
Per il Palazzaccio tuttavia il ricorso � manifestamente infondato. E' pacifica per i giudici la condotta tenuta dal tifoso e correttamente il GIP del Tribunale di Firenze ha motivato in merito alla violazione del comma 2 dell'art. 6-bis l. n. 401 del 1989, perch� "l'invasione di campo � perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva � vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco".
N� rilevano i motivi della condotta, perch� la norma non ammette esclusioni rispetto al divieto di "indebito superamento della recinzione".
Quanto alla pericolosit�, infine, "non illogicamente, il Giudice ha ritenuto che dallo scavalcamento potesse derivare un pericolo concreto alle persone, trattandosi di condotta di gruppo".
Per cui ricorso inammissibile e ricorrente condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Tutte le notizie