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Data: 02/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione
Cos'è una raccomandata per atti giudiziari[Torna su]
Una raccomandata per atti giudiziari è una specifica modalità di notifica degli atti giudiziari, che viene utilizzata per comunicare ad una persona un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria. La raccomandata per atti giudiziari è una raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero una raccomandata che richiede la firma dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, in modo da attestare l'avvenuta consegna del plico. La raccomandata per atti giudiziari viene utilizzata per notificare diversi tipi di atti giudiziari, come ad esempio citazioni, precetti, ingiunzioni, decreti e sentenze. La notifica degli atti giudiziari è un atto essenziale per garantire il diritto di difesa delle parti in un processo, in quanto consente di informare le parti stesse dell'esistenza del provvedimento giudiziario e di garantire loro il diritto di replicare alle accuse mosse. La raccomandata per atti giudiziari rappresenta una modalità di notifica molto diffusa, in quanto garantisce una prova certa dell'avvenuta notifica dell'atto all'interessato. Inoltre, la raccomandata per atti giudiziari è ritenuta valida anche se il destinatario del plico rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento, in quanto viene comunque effettuata una prova certa della consegna del plico. A seguito della intervenuta riforma Cartabia, la vecchia e cara raccomandata lascia lo spazio anch'essa alla innovazione. Ed ecco che si affaccia con più forza nel panorama delle famigerate prove di consegna e relate di notifica la PEC. Il cambiamento viene avvertito sia per le notifiche in sede penale che in sede civile. E l'utilizzo della pec travolge il sistema di notificazione tradizionale che, nel procedimento penale, interessa soprattutto le modifiche agli artt. 148 E 157 c.p.p. La notifica telematica diventa la regola generale di comunicazione atti e provvedimenti, nel procedimento penale un ruolo secondario viene assegnato alle notifiche tradizionali che oggi vengono eseguite solo in casi dettagliati e specifici. Ed infatti l'art. 148 c.p.p, integralmente modificato, prescrive agli uffici UNEP e alle cancellerie di effettuare tutte le notifiche avvalendosi del sistema di trasmissione degli atti a mezzo pec, quindi, in modalità telematica "assicurando la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione». Alla notifica a mezzo pec può darsi corso quando il destinatario dell'atto sia in possesso di una pec risultante dai registri pubblici come REGINDE, INIPEC, IPA. Non può non segnalarsi che il sistema delle notificazioni nel sistema penale è stato integralmente modificato anche con l'introduzione degli artt. artt. 153-bis, 157-bis, 157-ter cpp. Nel sistema di notificazione in sede civile, un ruolo fondamentale nella esecuzione delle notifiche è detenuto dall'avvocato che, in via preliminare e obbligatoriamente deve tentare la notifica a mezzo indirizzo pec del destinario dell'atto e, se non vi adempie, ciò implica il divieto per l'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione. Il nuovo testo dell'art. 137, c.p.c., al comma 7 stabilisce infatti che: "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione". Tale dichiarazione è fornita a corredo degli atti da notificare da parte dell'Avvocato che attesta la sua impossibilità di notificare al domicilio digitale del destinatario dell'atto e quindi chiede procedersi secondo le notifiche ordinarie da eseguirsi a mezzo ufficiale giudiziario. Quando si riceve una raccomandata per atti giudiziari[Torna su]
I casi sono diversi e interessano i seguenti atti:
Raccomandata 785 atti giudiziari: di cosa si tratta[Torna su]
La raccomandata per atti giudiziari con codice 785 si riferisce a una specifica modalità di notifica di un atto giudiziario, ovvero la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica è prevista dall'art. 140 del Codice di procedura civile e può essere utilizzata per notificare all'interessato atti giudiziari come citazioni, precetti, ingiunzioni, decreti e sentenze. La raccomandata con avviso di ricevimento è uno strumento di notifica molto utilizzato nel contesto giudiziario, in quanto garantisce una prova certa dell'avvenuta notifica dell'atto all'interessato. Infatti, il destinatario della raccomandata è tenuto a firmare l'avviso di ricevimento, attestando così l'avvenuta consegna dell'atto. Tra le opzioni che possono essere riferite alla raccomandata per atti giudiziari con codice 785, vi sono diverse tipologie di atti giudiziari che possono essere notificati attraverso questa modalità:
In caso di mancata consegna della raccomandata, ad esempio a causa dell'assenza dell'interessato o della sua impossibilità di ricevere la raccomandata, l'ufficiale giudiziario può procedere ad una nuova tentata notifica, ad esempio mediante consegna dell'atto in persona oppure mediante affissione dell'atto presso il domicilio dell'interessato. Riassumendo, la raccomandata per atti giudiziari con codice 785 si riferisce alla modalità di notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, che può essere utilizzata per notificare diversi atti giudiziari come citazioni, precetti, ingiunzioni, decreti e sentenze. Tuttavia, la scelta della modalità di notifica spetta al soggetto che deve notificare l'atto e dipende dalla specifica situazione del caso. È importante sottolineare che la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento è valida solo se l'interessato ha effettivamente ricevuto la raccomandata e ha firmato l'avviso di ricevimento lui personalmente o persona designata, familiare, convivente, portiere etc. |
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