Data: 05/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Spazio minimo cella

Nello spazio minimo a disposizione del detenuto in cella vanno conteggiati anche i letti singoli. Così la prima sezione penale della Cassazione (sentenza n. 18760/2023 sotto allegata) richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
L'intero costrutto logico-giuridico della decisione n. 6551/2020 delle SS.UU. afferma infatti il collegio, non concordando con la tesi del ministero della giustizia ricorrente, conduce a un esito diverso e opposto rispetto alla tesi del ministero della giustizia ricorrente: "l'unico esito, del resto, idoneo a ricondurre ad unità la giurisprudenza della Corte di cassazione e ad esaltarne la funzione di nomofilachia, intesa come garanzia dell'uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto oggettivo nazionale, se si considera che proprio in materia di risarcimento da inumana detenzione - da tempo e senza eccezioni, prima e dopo le Sezioni Unite penali, Commisso - viene affermato dalle sezioni civili della Corte il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., va scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini»". Invero, affermano tali pronunce, "nel caso del letto singolo come nel caso del letto a castello è compromesso il 'movimento' del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal movimento, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente 'libero'" (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018).
A ben vedere, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, Commisso, rimarcano dal Palazzaccio, contiene due proposizioni: una principale e l'altra che della prima rappresenta il corollario, arricchito quest'ultimo da un'esemplificazione: "tali distinte proposizioni costituiscono l'esito di un percorso argomentativo complesso, nel quale le Sezioni Unite pervengono alla determinazione delle modalità di calcolo della superficie detentiva minima pro-capite attraverso la preliminare definizione del concetto di spazio detentivo individuale minimo".
E la ratio, sia delle SS.UU. che delle sezioni civili, in linea con la giurisprudenza europea, concludono dal Palazzaccio rigettando il ricorso, è la medesima: "tanto nel caso del letto singolo, che in quello del letto a castello, è compromesso il 'movimento' del detenuto nella cella. Movimento che postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente «libero»".

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