Data: 04/07/2007 - Autore: Matteo Mami
Con decreto del 21.03.2007 il Tribunale di Piacenza segue l'orientamento che ritiene ammissibile l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, previsto dall'art. 142 L.F. ed introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali, anche per i fallimenti definiti prima del 16 luglio 2006 – data di entrata in vigore della riforma medesima.
Il Tribunale di Piacenza parte dal presupposto che il procedimento di esdebitazione, così come quello di riabilitazione, entrambi aventi sostanzialmente la medesima funzione, devono considerarsi pendenti fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi. E dunque devono ritenersi pendenti, in relazione alla possibilità di presentare domanda di esdebitazione, anche i procedimenti fallimentari chiusi prima del 16.07.2006.
Il Tribunale di Piacenza procede quindi ritenendo non applicabile all'istituto in oggetto l'art. 150 del D.Lgs n. 5/06 (disciplina transitoria) che prevede che “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definiti secondo la legge anteriore”. E ciò in quanto il predetto articolo risulta essere applicabile alla sola procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento, formazione dello stato passivo, riparto finale, chiusura del fallimento) rimanendo escluso tutto ciò che si potrebbe verificare, in via eventuale, successivamente alla chiusura.
Pertanto, per quanto riguarda i fallimenti chiusi antecedentemente all'entrata in vigore della riforma fallimentare, ritenuto il procedimento di esdebitazione pendente fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi e ritenuta la non applicabilità dell'art. 150 D.Lgs n. 5/06, che impone l'applicazione della legge anteriore per le procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il ricorso, volto ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione può essere presentato, ai sensi dell'art. 143 L.F., entro l'anno successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina (16 luglio 2006).
Il Giudicante aggiunge che una simile interpretazione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione nella vigenza della precedente normativa e coloro che non possono più proporre istanza di riabilitazione, essendo stato tale istituto abrogato e sostituito con quello dell'esdebitazione; occorre infatti considerare che i presupposti richiesti sono sostanzialmente simili per entrambi gli istituti.
Il Tribunale di Bolzano, in direzione contraria, ritenendo applicabile l'art. 150 del D.Lgs n. 5/06 anche ai procedimenti di esdebitazione, in quanto quest'ultima avente natura eccezionale e dunque non oggetto di interpretazione analogica, con ordinanza del 20.12.2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma perché in contrasto con l'art. 3 della Cost. sotto i seguenti profili: 1 - Per irrazionalità dell'istituto della esdebitazione, così come formulato, perché viene violato il principio di eguaglianza senza alcuna razionale giustificazione, senza che si possa individuare un criterio sostanziale che superi il dato formale costituito dai destinatari quali “imprenditori falliti”; 2 - Per la irrazionalità di privilegiare i soli grossi imprenditori, ignorando le più gravi esigenze dei piccoli imprenditori e dei debitori non imprenditori; 3 - Per la disparità di trattamento creata fra imprenditori il cui fallimento sì è chiuso dopo l'entrata in vigore della legge e gli imprenditori il cui fallimento si è chiuso anteriormente. In ultimo, occorre rilevare che è all'esame del Governo il testo correttivo del D.Lgs 5/2006 che prevede l'estensione dell'Istituto dell'esdibitazione anche alle procedure pendenti al 15 luglio 2006 (entrata in vigore della riforma). Tuttavia nessun cenno circa la possibilità di usufruire del beneficio dell'esdebitazione anche per i soggetti, persone fisiche, dichiarati falliti e la cui procedura si sia chiusa prima dell'entrata in vigore della riforma.
Bisogna pertanto prendere atto che la voluntas legis sia proprio quella di escludere dall'istituto dell'esdebitazione i fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore della riforma. Acquisiscono dunque particolare significato i dubbi di legittimità costituzionale relativi al limite temporale sollevati dal Tribunale di Bolzano e dalla prevalente Dottrina.

Per maggiori informazioni vedi anche:
http://www.jurispiacenza.it/
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