Data: 07/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Revisione assegno divorzio

In materia di revisione dell'assegno divorzile, il mantenimento della nuova famiglia comprende anche i figli dell'altro coniuge. E' quanto ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 11155/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la corte d'appello dell'Aquila respingeva le doglianze di un uomo volto ad ottenere la revisione delle condizioni economiche di divorzio (statuite con sentenza del 2003), in punto di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, già riconosciuto nella misura di Euro 560,00 mensili attuali in favore dell'ex moglie.
I giudici del reclamo, in particolare, hanno rilevato la mancata dimostrazione da parte del marito di fatti sopravvenuti, considerato che era "verosimile" che la donna, che aveva abbandonato durante il matrimonio il lavoro di psicologa per dedicarsi alla famiglia, avesse incontrato difficoltà non facilmente superabili nel reinserirsi nella professione, e, costretta, peraltro, nel tempo ad indebitarsi e ad alienare gli immobili di proprietà.
L'uomo invece disponeva di un reddito da pensione di 1.800 euro al mese, nonché del reddito della seconda moglie e del canone ricavato dalla locazione di un immobile di proprietà. Cosicché detratte le spese per la casa di abitazione del nuovo nucleo familiare e per l'assegno all'ex coniuge, non essendo tenuto a provvedere al mantenimento dei figli della seconda moglie, nati da precedente relazione della medesima, "rispetto ai quali non - aveva vincoli giuridici", rimaneva con un reddito sufficiente per il sostentamento della famiglia.
L'uomo adiva il Palazzaccio lamentando invece, tra le altre cose, di avere la necessità di contribuire al sostentamento dei figli della seconda moglie, con conseguente sensibile riduzione del reddito personale.
La S.C. gli dà ragione. La Corte di merito, infatti, si è limitata ad asserire, "con affermazione del tutto apodittica, che - l'uomo - non sarebbe tenuto, in difetto di 'vincoli giuridici', a mantenere i figli della nuova moglie, senza valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti, ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c., in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato, se gli altri soggetti tenuti al 'sostegno alimentare' (in senso Europeo) non hanno - ma sul punto manca qualsiasi accertamento - la possibilità di farlo".
Basti rilevare, prosegue la Cassazione, "a sostegno della tesi che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, che la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 181 del 1988 - affermava - che gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio), ove questi ne sia affidatario e sempreché l'altro genitore non provveda; condizioni, queste, la cui sussistenza dovrà essere accertata dall'amministrazione o dal giudice di merito, costituendo esse il presupposto di legge perché sorga il diritto a percepire l'aggiunta di famiglia".
La stessa Corte di Giustizia si è pronunciata, inoltre, "in relazione al diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e in tema di ambito e portata dei sussidi economici dello Stato per gli studi dei figli dei lavoratori, sulla necessità di assicurare che anche i figli del coniuge o del partner riconosciuto dallo Stato membro di accoglienza del lavoratore frontaliero possano essere considerati come figli dello stesso, laddove quest'ultimo provveda al loro mantenimento, al fine di poter beneficiare del diritto di percepire il sussidio" (Corte Giustizia UE sez. II, 15/12/2016, n. 401).
Per cui, in definitiva, affermano da piazza Cavour, "in sede di revisione ex l. 898 del 1970, art. 9 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge".
Per cui il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, per nuovo esame.

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