Nella vicenda, il condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 23mila euro a titolo di oneri condominiali non pagati per anni.
Veniva proposta opposizione avverso il predetto decreto lamentando la mancata convocazione alle delibere assembleari, e chiesta la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avverso l'impugnativa delle delibere poste alla base della richiesta monitoria.
Invitate le parti all'espletamento della procedura di mediazione, in assenza della richiesta di termini istruttori la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
Il giudice osserva innanzitutto che l'opposizione non è fondata su prova scritta ed alcun pagamento è intervenuto ad opera del condomino, odierna opponente, e tra gli elementi addotti a sostegno della propria difesa la stessa parte si è limitata ad eccepire alcuni vizi, rientranti nei vizi di annullabilità e non di nullità, nello specifico la doglianza relativa alla mancata convocazione alle assemblee ad opera del Condominio, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnativa delle delibere medesime.
Posto ciò, considerato che il Condominio ha provveduto a ratificare integralmente le delibere impugnate, confermandone il contenuto conseguendone la loro efficacia e validità, il giudice si pronuncia sul giudizio coinvolgente il testamento, affermando che "lo stesso non ha incidenza in quanto la odierna opponente risulta essere allo stato erede universale e quindi quale soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali" (cfr. Cass. 2016 n. 3354).
A nulla, inoltre conclude il tribunale respingendo l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto, "vale la circostanza per cui vi è un giudizio in ordine alla falsità del testamento in quanto il giudizio per l'appunto non è concluso ed è invece in fase di espletamento sicchè al momento gli atti di volontà della de cuius di delazione all'eredità appaiono legittimi. In considerazione di ciò, essendo stata designata quale erede universale, la odierna opponente è tenuta al pagamento degli oneri condominiali".