Data: 09/05/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Iva sulle spese di lite per il legale del comune

E' corretto il calcolo dell'Iva sulle spese di lite per l'avvocato del comune che, quale cliente finale, è soggetto all'imposta. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 11352/2023 (sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda che ha per protagonista un legale il quale ha proposto opposizione al precetto notificatogli da un comune, in forza di un credito vantato da quest'ultimo, sulla base di una sentenza del tribunale di Velletri, per le spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del comune relativo all'erogazione di acqua potabile.
Perdendo in appello, l'avvocato si è rivolto alla Suprema Corte, contestando la debenza dell'IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita Iva e la può, quindi, far valere in discarico.
La Cassazione, tuttavia, ritiene corretta la pronuncia d'appello, la quale ha rilevato che l'IVA sulle spese di lite era stata correttamente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l'ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale» ed è a tale titolo soggetto all'imposta, «cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l'IVA e sarebbe indebitamente inciso dal prelievo fiscale» (cfr., Cass. n. 11877/2007). Inoltre, è da escludere, concludono dal Palazzaccio, che «nell'avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l'ente pubblico abbia posto in essere un'attività di tipo commerciale».

Da qui il rigetto del ricorso.


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