Data: 10/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Revoca assegnazione casa coniugale e assegno divorzile

La revoca dell'assegnazione della casa coniugale non giustifica automaticamente l'incremento dell'assegno divorzile. Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n. 9500/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, il tribunale di Velletri, nel procedimento per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinava nell'importo mensile di euro 350 l'assegno divorzile dovuto dal marito all'ex moglie, riducendo così l'importo dell'assegno concordato in sede di separazione.
La donna chiedeva l'incremento dell'assegno e la richiesta veniva parzialmente accolta in appello, con la rideterminazione dell'assegno in 550 euro mensili, tenendo conto dell'importo riconosciutole in sede di separazione e del suo adeguamento al costo della vita.
Non soddisfatta la donna adiva quindi la Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, imputando alla sentenza gravata di avere incongruamente determinato la misura dell'assegno divorzile, trascurando di considerare la perdita - a seguito della raggiunta indipendenza economica della figlia - del diritto alla assegnazione della casa coniugale. A suo avviso, infatti, "atteso che la casa coniugale rappresenta una utilità suscettibile di valutazione economica, il coniuge che perde l'assegnazione della stessa avrebbe il diritto di vedere riparametrato in aumento il versamento mensile di cui è beneficiario".
La S.C. non è d'accordo e ritiene che la Corte territoriale abbia deciso conformemente al principio secondo cui "la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat' domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario" (cfr. Cass. 20452/2022).

Tutte le notizie