Data: 11/05/2023 07:00:00 - Autore: Matteo Santini

Obbligo mantenimento figli

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L'articolo 316-bis del codice covile sancisce che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
I genitori devono provvedere a mantenere i figli per il solo fatto di averli generati.
L'obbligo incombe ovviamente anche in capo ai genitori non coniugati e anche ove un genitore sia dichiarato sospeso o decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Il mantenimento, è dovuto anche nei confronti dei figli maggiorenni, qualora essi non siano indipendenti economicamente.
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Determinazione dell'assegno

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L'assegno, in mancanza di accordo delle parti sul quantum, viene stabilito dal tribunale, prevalentemente in misura mensile forfettizzata (mentre per la partecipazione alle spese straordinarie per i figli viene determinato in misura percentuale tenendo conto delle capacità economiche dei genitori). L'assegno, essendo finalizzato alla tutela di diritti indisponibili e di rilevanza costituzionale, viene determinato dal giudice anche ove i genitori non ne facciano specifica istanza.
Per la determinazione dell'assegno il tribunale deve tener conto di tutti i parametri stabiliti dall'art. 337-ter e motivare la sua scelta, senza poter arbitrariamente decidere che un criterio debba prevalere sugli altri.
L'assegno di mantenimento è impignorabile e non è compensabile con altri eventuali crediti che l'obbligo vanta nei confronti del beneficiario.
Il contributo al mantenimento viene normalmente corrisposto al genitore collocatario dei figli (anche se, in casi specifici può essere previsto o disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, specie nei casi in casi in cui i tempi di collocamento siano pressoché paritari).

Mantenimento figli maggiorenni

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L'obbligo di mantenimento dei figli, non cessa nemmeno con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, almeno sino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Un genitore non può però essere obbligato a mantenere un figlio "sine die", motivo per il quale esiste un obbligo in capo ai figli di fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti, con la conseguenza che, se il mancato raggiungimento dell'indipendenza dipende da loro colpa, il genitore non sarà più tenuto a mantenerli.

Indipendenza economica del figlio maggiorenne

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L'indipendenza economica non coincide esclusivamente con il reperimento di un lavoro stabile e a tempo indeterminato ma, costituisce motivo per la riduzione o la revoca del diritto all'assegno di mantenimento anche la circostanza che il figlio abbia firmato un contratto di lavoro a termine, purché la durata non sia troppo breve e lo stipendio troppo basso.
Nel caso in cui il figlio perda il lavoro non sussiste la reviviscenza del diritto ad ottenere l'assegno (avrà al massimo diritto agli alimenti ove ne ricorrano le condizioni).
Perde altresì il diritto al mantenimento il figlio che abbia rifiutato un'offerta di lavoro.
Comunque, non una qualunque attività lavorativa è sempre e comunque idonea a determinare la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne: secondo la Cassazione, infatti, il figlio che abbia iniziato un periodo come apprendista conserva il diritto al mantenimento, salvo che si dimostri che il trattamento retributivo a lui riconosciuto è tale da assicurargli una remunerazione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione e comunque adeguata a provvedere al proprio mantenimento (Cass. n. 407/2007).
Esistono sul punto anche sentenze contrarie come ad esempio la sentenza della Cassazione civile n. 19696/2019, che ha ritenuto che il figlio possa considerarsi economicamente indipendente anche laddove percepisca un salario modesto.
Discorso diverso vale invece ove il figlio, inizialmente divenuto economicamente indipendente, abbia abbandonato il lavoro per intraprendere un percorso di studio. In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore che può permetterselo dovrà provvedere al suo mantenimento (Cass. n. 23318/2021).

Riduzione o revoca mantenimento e onere della prova

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Grava sul genitore che richiede la riduzione o la revoca dell'assegno di mantenimento l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un comportamento negligente del figlio rispetto al suo dovere di reperire un'occupazione.
Anche l'avanzare dell'età del figlio ha una sua rilevanza, al punto che raggiunta una certa età subentra una sorta di presunzione di colpa in capo al figlio non collocato nel mondo del lavoro.
Il Tribunale di Milano ha stabilito che un figlio che abbia raggiunto l'età di 34 anni e non sia ancora economicamente indipendente non deve più essere mantenuto (Trib. Milano ord. 29 marzo 2016).
In caso di sopravvenuta riduzione del reddito dell'obbligato, quest'ultimo ha diritto a richiedere una riduzione dell'assegno dovuto ai figli ricorrendo al Tribunale competente.
La riduzione e/o la revoca dell'obbligo deve sempre essere disposta dal giudice, non potendo il genitore obbligato ritenersi automaticamente esonerato dal mantenimento dei figli per il solo fatto del peggioramento delle sue condizioni finanziarie.
È stato ritenuto motivo valido per la riduzione del mantenimento dovuto dal genitore al figlio avuto con l'ex coniuge il fatto che l'obbligato, che aveva nel frattempo iniziato una nuova relazione affettiva con altra donna, avesse generato un altro figlio.
In tal caso, infatti, la nascita dell'altro figlio è fatto generatore di nuovi obblighi in capo al genitore, il quale, dunque, può validamente richiedere la riduzione di quanto dovuto al primo figlio in caso di permanenza delle medesime condizioni economiche.
Dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria da Covid-19, ha avuto pesanti ripercussioni sull'attività lavorativa della popolazione, con conseguente contrazione del reddito. Generalmente la giurisprudenza ha ritenuto che una riduzione delle proprie capacità economiche a causa della pandemia sia motivo sufficiente per rivedere il quantum dell'assegno dovuto ai figli da parte del genitore non affidatario. Proprio per questo è stato deciso che la contrazione della capacità reddituale conseguente alla crisi pandemica da Covid-19 sia motivo valido per una riduzione della misura dell'assegno dovuto dal genitore ai figli.


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