Data: 10/05/2023 12:00:00 - Autore: Redazione

Linee guida CNF avvocati specialisti

Emanate le linee guida dal Consiglio Nazionale Forense per i corsi di formazione degli avvocati specialisti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge professionale forense (l. n. 247/2012) che contempla la figura dell'avvocato specialista, ossia l'avvocato munito di un'approfondita preparazione su una specifica materia che è suo "diritto ottenere e indicare".
La normativa primaria è stata attuata dal dm n. 144/2015 (recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista), che ha previsto le varie specializzazioni forensi, modificato successivamente dal decreto del ministro della giustizia n. 163/2020.
Il titolo, secondo le regole dettate dalla legge, si acquista "dopo un apposito percorso formativo o per comprovata esperienza professionale".

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Le linee guida del CNF (sotto allegate) attengono alla prima ipotesi e, dunque, si occupano della predisposizione di appositi corsi di formazione a cura dei dipartimenti o delle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute, tramite corsi di alta formazione specialistica; nonché della necessità di convenzioni da stipulare, con il Consiglio nazionale e i consigli dell'ordine; della valutazione finale circa la sua idoneità ad aver legittimato l'acquisizione del titolo di specialista ed alla revocabilità di quest'ultimo.
Il dm n. 163/2020, tuttavia, si legge nel documento del CNF, "non ha previsto un percorso formativo per le tre intere aree principali, non avendo contemplato un corso di specializzazione afferente a tutto il diritto civile, tutto il diritto penale o tutto il diritto amministrativo, ma prescrive una necessaria formazione di base e una formazione di indirizzo (art. 7, comma 12-bis, del Regolamento)".
Per cui, all'interno dei tre macro-settori, civile, penale e amministrativo, sono stati previsti 36 corsi biennali specializzanti (su singoli indirizzi dei tre macro-settori oltre ai settori non suddivisi in indirizzi), che saranno organizzati dalle Università in collaborazione con il Cnf, i Consigli dell'Ordine e le associazioni specialistiche.
Dal combinato disposto normativo, il CNF deduce che:
  • "l'avvocato può essere specialista sino a due settori;
  • quanto, però, ai macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1, del Regolamento, l'avvocato potrà ottenere, per ogni singolo settore, un numero massimo di specializzazioni in tre distinti indirizzi;
  • i tre macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3, del Regolamento, possono concorrere tra loro solo mediante gli indirizzi, nel senso che si può ottenere, ad esempio, una specializzazione in almeno un indirizzo del diritto civile e una in almeno un indirizzo del diritto penale (ad es.: diritto commerciale e societario per il diritto civile e diritto penale dell'economia e dell'impresa per il diritto penale);
  • è ammessa anche l'opzione per due diverse materie, di cui una all'interno di un macro-settore e l'altra afferente uno dei settori ordinari (ad es.: diritto del lavoro, come settore autonomo, e diritto del pubblico impiego, per il diritto amministrativo; diritto tributario, come settore autonomo, e contabilità per il diritto amministrativo)".
Le lezioni saranno "frontali" (ma anche "telematiche"); sono previste prove intermedie e una prova finale e la quota di iscrizione al corso sarà determinata dal comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico in misura tale da «garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico».

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