Data: 09/06/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Reato di truffa per il medico

Reato di truffa per il medico che autorizzato all'attivit� intra moenia con indennit� di esclusiva visita in studi privati. E' quanto si ricava dalla sentenza n. 19129/2023 (sotto allegata) della seconda sezione penale della Cassazione.

Nella vicenda, il sanitario veniva condannato in appello per il reato di truffa aggravata, per aver effettuato prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l'ospedale in ambulatori privati, nonostante, quale dirigente medico dello stesso ospedale, avesse un rapporto di esclusiva percependo cos� la relativa indennit�.
Il medico adiva quindi la Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art. 640, secondo comma, cod. pen.), mancanza e manifesta illogicit� della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilit�.
A suo dire, infatti, il giudice d'appello aveva omesso di valutare o non aveva ben considerato i documenti dimostrativi della insussistenza del reato di truffa, il primo dei quali costituito dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� professionale extra moenia presso le strutture indicate nel capo d'imputazione, rilasciata all'imputato dal direttore sanitario di presidio. Altro documento agli atti era quello avente ad oggetto la restituzione delle fatture non utilizzate, relative all'attivit� extra moenia, dimostrativa della conoscenza da parte della direzione sanitaria che i medici ivi indicati, fra cui l'imputato, esercitavano detta attivit� professionale con bollettari forniti dall'amministrazione. Infine, dal verbale di accertamenti eseguiti presso la direzione amministrativa dell'ospedale dai Carabinieri del N.A.S. risultava che l'imputato aveva sempre versato le somme derivanti dall'attivit� professionale extra moenia, non essendovi quindi stato alcun indebito arricchimento, con relativo danno per la pubblica amministrazione.
Per gli Ermellini, per�, il ricorso � inammissibile giacch� roposto con motivi generici e manifestamente infondati.
La Corte di merito, a fronte degli elementi prodotti, ha affermato, "con motivazione logica e incensurabile, che quella evocata dalla difesa, rilasciata dal direttore sanitario senza alcuna delega del direttore generale, non era una efficace autorizzazione ("visto si autorizza"), tant'� che, prima del 2011, il medico era stato autorizzato a svolgere attivit� libero professionale ma solo intra moenia e per visite domiciliari, con provvedimento del direttore generale".
Inoltre, come osservato dal Procuratore generale, "il pagamento della indennit� mensile per le prestazioni (teoricamente) effettuate in regime di esclusivit� conforta ulteriormente la convinzione che non fosse a conoscenza del rilascio di una rituale autorizzazione che avrebbe automaticamente comportato una decurtazione stipendiale".
Per cui, nella sentenza impugnata, non � ravvisabile alcuna violazione di legge n� sussistono i denunciati vizi della motivazione. Il ricorso � dunque inammissibile.

Tutte le notizie