Data: 16/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Omessa o tardiva fatturazione dei compensi

L'omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente. E' quanto ha sancito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 255/2022, pubblicata il 10 maggio 2023 sul sito del Codice deontologico (sotto allegata), dissentendo dal contrario e risalente orientamento secondo cui l'illecito in parola avrebbe natura istantanea ed aderendo alla giurisprudenza pi� recente (Cnf sentenza n. 106/2022).

L'avvocato, precisa quindi il Consiglio, "ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicch� la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva".

La rilevanza deontologica della violazione in argomento, per il CNF, lede l'immagine dell'intera classe forense, giacch�, "prescinde da un danno all'Erario e non � esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso - perch� si tratta di - obbligo posto "non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, pi� in generale, della credibilit� dell'intera classe forense".

Infine, rincara il Consiglio, l'avvocato ha l'obbligo di emettere la fattura anche se non richiesta dal cliente. Non trova applicazione, infatti, l'art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o 'Testo Unico Iva', che, nell'escludere l'obbligatoriet� dall'emissione della fattura laddove quest'ultima non sia stata 'richiesta dal cliente', si riferisce ad operazioni relative al 'Commercio al minuto' tra le quali non � annoverata l'opera professionale prestata dall'avvocato, per il quale, invece, l'obbligo di fatturazione discende dall'art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all'atto del pagamento del corrispettivo � quando, cio�, la sua prestazione professionale si considera "effettuata" (ex art. 6 del T.U. cit.)".


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