Data: 21/05/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Alloggi edilizia residenziale pubblica e requisito residenza

Nell'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza da almeno 5 anni viola Costituzione. E' quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 77/2023 (sotto allegata) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della irragionevolezza che sotto quello della disparit� di trattamento, l'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale Liguria n. 10/2004, nella parte in cui prevede che per accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia necessaria la residenza o l'attivit� lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza al quale appartiene il comune che emana il bando.
In particolare, il giudice delle leggi, richiamando i principi fatti valere dalla sentenza n. 44/2020, ha sancito che "limitatamente alle parole �da almeno cinque anni�" la disposizione della legge ligure sia illegittima, "in quanto si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando una irragionevole disparit� di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata".

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