Data: 29/09/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Bollette acqua e prescrizione biennale

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Interessante sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 1282/2023 sotto allegata) che, giudicando sull'appello proposto da un comune, soccombente in primo grado, ha confermato la decisione di prime cure, confermando la prescrizione biennale del diritto a percepire i consumi idrici degli anni antecedenti al 2020.
Nella vicenda, il giudice di pace di Piedimonte Matese, accogliendo l'istanza attorea, aveva dichiarato, perciò, prescritto il diritto del Comune di Pratella al conseguimento della pretesa patrimoniale così come richiesta con fatture del 2020 e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo.
Il Comune di Pratella proponeva gravame per ottenere la riforma della predetta pronuncia, denunciando, tra l'altro, illegittima disapplicazione del principio di irretroattività delle norme sancito dall'art. 11 delle Preleggi, deducendo che la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 4 della L. 205/2017) doveva applicarsi, ai sensi del successivo comma 10, ai soli crediti maturati e fatturati successivamente al 1° gennaio 2020. Il Giudice di primo grado, invece, applicando retroattivamente la predetta disposizione anche ai consumi idrici relativi all'anno 2016-2017 – dunque, andando a ridurre irragionevolmente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n 4 c.c. - avrebbe violato i principi generali dell'ordinamento sanciti ex artt. 2- 3 – 53 della Costituzione e art.11 delle Preleggi.

La norma

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In primo luogo, allo scopo di esaminare i motivi in questione, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "accertata responsabilità dell'utente".
Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - ARERA - il compito, tra l'altro, di definire sia "le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo" (art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia "le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi".
Dunque, in attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
Pertanto, in riferimento "alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni. In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale "decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente" ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.

La decisione

Ciò posto, l'entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato c.d. SII al 1° gennaio 2020. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
Così, in esito a tale novella legislativa, ARERA ha altresì adottato la Delibera 186/2020 con la quale ha precisato che "la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo"; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale (in riferimento alle Leggi di Bilancio 2018 e 2020) nonché il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020. Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura" (cfr. Tar Lombardia 1442/2021).
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Per cui, le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Ciò essenzialmente in quanto, conclude il giudice, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. "A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa 'interpretazione' della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare".
Nella specie, non vi è dubbio che le fatture siano soggette alla prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017. Per cui l'appello va rigettato.
Si ringrazia l'Avvocato Massimo Amato per l'invio del provvedimento

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