Data: 28/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Elezione domicilio

L'elezione di domicilio comunicata per l'ammissione al gratuito patrocinio � superata da quella eventualmente successiva, senza che rilevino i motivi per cui tale facolt� venga esercitata. E' quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 20636/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava lo condanna inflitta in primo grado ad un imputato per i reati ex artt. 572, comma 1, e 61 n. 1, 582 e 585 in relazione al 576 comma 1, nn. 1 e 5, e 577, comma 1 n.1 cod. pen.
Il difensore adisce il Palazzaccio chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza degli artt. 178 lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato perch� il decreto di citazione in appello non gli era stato notificato presso il secondo nuovo domicilio eletto.
Il difensore precisa di aver effettuato due diverse elezioni ci domicilio: la prima nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da ritenersi sicuramente depositata in orario mattutino quando la cancelleria � aperta al pubblico) e la seconda nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini dove elegge domicilio. Assume, altres�, che la dichiarazione di domicilio che va considerata valida � quella posteriore e non quella anteriore presso il difensore di fiducia (al quale � subentrato, perch� cassazionista, il difensore che ha redatto il ricorso in esame).
Gli Ermellini affermano, preliminarmente, che "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio � richiesto, non rilevando l'espressa volont� dell'imputato di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, perch� l'art. 161 cod. proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell'ambito di uno stesso procedimento" (cfr. Cass. n. 12243 del 13/02/2018).
Tuttavia, precisano, "questo principio non vale se emerge anche solo implicitamente la volont� dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato perch� la facolt� dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 ccd. proc. pen., comprende anche la possibilit� di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facolt� venga esercitata" (cfr. Cass. n. 38683 del 03/06/2014).
Nel caso in esame, la modifica � stata espressa nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini proprio davanti al Gip in quel momento procedente nell'ambito del procedimento principale, poi protrattosi sino al grado di appello.
Pertanto, il ricorso � fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

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