Data: 27/05/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

I limiti deontologici del "palmario"

"Il palmario non costituisce un atto di liberalit�, ma una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione � generalmente ammessa e considerata lecita purch� dotata di forma scritta e comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altres� giustificata dal risultato conseguito". Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 255/2022 (sotto allegata), pubblicata il 10 maggio 2023 sul sito del codice deontologico, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. Cass. n. 16214/2017).
Nella vicenda, il Consiglio � stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, sanzionato con la censura dal CDD di Brescia, per aver omesso di fatturare la somma di denaro ricevuta a titolo di palmario da parte della cliente.
"Trattandosi di compenso, ancorch� di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 16 e 29 comma 3 del Codice deontologico forense" ha ricordato quindi il CNF rigettando il ricorso del legale, in quanto ha ritenuto provata la sua responsabilit� deontologica in ordine alla condotta contestata.
Ritenuta congrua anche la sanzione disciplinare della censura, cos� come determinata dal Cdd di Brescia a mezzo del provvedimento impugnato, poich� "tale sanzione, oltre a corrispondere specificamente a quella prevista dal Codice Deontologico per l'inosservanza del precetto dell'art. 29, comma 3 (cfr. comma 9), � proporzionata rispetto al grado di gravit� della condotta posta in essere dall'incolpato, che � risultata lesiva dei doveri di solidariet� sociale e correttezza fiscale, cui l'avvocato � tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, pi� in generale, della credibilit� dell'intera classe forense".

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