Data: 30/10/2002 - Autore: Marina Demaria
L'appartenenza di un giudice ad un'associazione ideologicamente ostile a una delle parti processuali, non costituisce di per s� un valido motivo per la ricusazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12641/02, precisando che devono sussistere motivi specifici indicati dalla legge come ipotesi di ricusazione. In particolare, la Corte ha affermato che la semplice ?appartenenza? non pu� configurare, da sola, un'ipotesi di ?inimicizia grave?, ma � necessario che tale inimicizia sia ricollegabile in concreto a specifici fatti attribuibili direttamente al giudice ricusato.
Tutte le notizie