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Data: 30/05/2023 06:00:00 - Autore: Redazione
Oltraggio a pubblico ufficiale
L'oltraggio a pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono contarsi coloro che assistano all'offesa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralitą di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale non siano presenti per lo stesso motivo d'ufficio. Questo quanto emerso dalla sentenza n. 18834/2023 della sesta sezione penale della Cassazione (sotto allegata).
Nella vicenda, il difensore dell'imputato sosteneva l'insussistenza del reato essendo il fatto avvenuto alla presenza di soli pubblici ufficiali.
Per gli Ermellini ha ragione. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimitą, infatti, "in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralitą di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente" (cfr. tra le altre Cass. n. 6604/2022). Facendo applicazione di tale principio va esclusa, dunque, la sussistenza del fatto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
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