Data: 05/06/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Spese scuola privata figli

Il padre deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non era d'accordo. Questo quanto si ricava dall'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione (n. 14564/2023 sotto allegata).
Nella vicenda, a proporre ricorso al Palazzaccio è l'ex moglie e madre della minore avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, accogliendo parzialmente il gravame, riteneva che alcune somme non fossero dovute dal marito in quanto, da un lato rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento della figlia e, dall'altro, perché relative a spese derivanti dall'iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado privata per le quali l'uomo aveva previamente opposto dissenso.
A dire della donna, la sentenza impugnata non si è conformata al principio di diritto secondo cui non è configurabile a carico del coniuge un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico dell'altro coniuge un obbligo di rimborso.
Per gli Ermellini, la censura è fondata.
La Corte di merito ha omesso di considerare che "in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione 'alle decisioni di maggiore interesse', mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso" (cfr. Cass. n. 15240/2018).
Tra l'altro, la giurisprudenza ha più volte ribadito che "in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste 'pro quota' a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole" (cfr. Cass. n. 3835/2021).
Non solo.
La Corte d'appello non ha valutato l'infondatezza o meno delle ragioni di dissenso fatte valere dal padre rispetto alle decisioni di iscrivere la figlia alla scuola privata, omettendo di valutare e/o pronunciarsi sulle ragioni del dissenso, risultando contraddittoria e immotivata. Il giudice di merito, in sostanza, "ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica". Invece, sostengono i giudici della S.C. "su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori".
E in ogni caso, "per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia" (cfr. Cass. n. 2467/2016).
Per cui la sentenza è cassata con rinvio.

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