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Data: 09/06/2023 07:00:00 - Autore: Vincenzo Vitale
Interessi anatocistici[Torna su] Tutte le volte in cui nel contratto di conto corrente il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia. Dunque il correntista potrà richiedere la restituzione delle somme pagate indebitamente per effetto dell'anatocismo.
L'indicazione della misura degli interessi[Torna su]
Va chiarito, per comprenderne il motivo, che nel contratto di apertura di credito, per legge, deve essere indicata la misura degli interessi debitori e di quelli creditori con le specifiche circa la periodicità contrattualmente stabilita. Ma affinché gli interessi stabiliti a favore della Banca siano legittimi è necessario che venga stabilità una pari periodicità della capitalizzazione (mensile, trimestrale,ecc.), per gli interessi a debito e a credito e che la pattuizione avvenga in maniera specifica e per iscritto. Invero, l'art. 6 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 prevede : "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". L'applicazione della reciprocità degli interessi[Torna su]
Tuttavia, nonostante tale disposizione, molte Banche non hanno proceduto ad applicare realmente la reciproca capitalizzazione degli interessi, ricadendo così nell'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e, conseguentemente, rendendo nulla la clausola che disciplina il pagamento degli interessi. Infatti, in molti casi, nonostante l'apparente periodicità della capitalizzazione (per es. trimestrale) il tasso di interesse creditore è così basso che non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico, violando, quindi, l'indicata delibera Cicr . Tale nullità comporta necessariamente che il correntista ha diritto ad ottenere la restituzione, si sensi dell'art. 2033 c.c., degli importi pagati a titolo di interessi anatocistici. L'accertamento giudiziale[Torna su]
Il principio risulta, da ultimo, affermato dal Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Stefano Marzo, con l'ordinanza resa il 17/05/2023 che richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 n. 4321 ed afferma: "il CTU, in tema di anatocismo, dovrà considerare che, in caso di difetto di reciprocità, nell'ipotesi che il tasso a favore del cliente della banca sia stato meramente "simbolico" (nel caso di specie parrebbe tale, essendo appena dello 0,5%), il criterio da seguire sarà quello indicato dalla Corte di Cassazione con Ord. n. 4321 del 10.02.2023 e cioè l'esclusione dell'anatocismo". In altre parole il Giudice chiede al consulente tecnico d'ufficio (CTU) di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto di conto corrente, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora la clausola di reciprocità del conto corrente di cui è causa non comporti un effettivo incremento per il tasso creditore. Alla stregue di tale ordinanze diverse sono pronunce dei Giudici del Tribunale di Brindisi dello stesso tenore. La preliminare verifica del contratto[Torna su]
E' bene evidenziare che la presenza o l'assenza di tale reciprocità degli interessi emerge, in diversi casi, direttamente dalla condizioni inserite nel contratto. Perciò, controllando il contratto di apertura di credito in conto corrente, è possibile stabilire se sono stati o meno pagati interessi illegittimi, salva la loro quantificazione a seguito di un conteggio più analitico. Perciò prima di agire in giudizio è essenziale procedere alla verifica delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente. Avv. Vincenzo Vitale - Silvia Vitale STUDIO LEGALE VITALE Via F. Petrarca n. 21 bis 72013 Ceglie Messapica (BR) tel - fax 0831/377971 |
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