"Costituisce illecito disciplinare, sanzionato in via edittale con la censura (art. 70 cdf), l'omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi" prosegue infatti il CNF.
Nel caso di specie, l'avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA.
Nè la malattia dell'incolpato è in grado di scrutinare l'illecito, potendo soltanto attenuare la sanzione.
Per cui, il CNF, in considerazione della comprovata patologia dell'incolpato ritiene di dover comminare l'avvertimento in luogo della censura.