Data: 13/06/2023 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

Impugnazione della donazione

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La donazione � il contratto col quale, per spirito di liberalit�, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Quando si decide di donare qualcosa a un altro soggetto ci�, provoca un impoverimento del donante.
Ove vengano donati beni di non modesto valore, � richiesta a pena di nullit� la presenza di un notaio.
Nonostante la presenza dell'atto notarile la donazione pu� essere oggetto di contestazione e di relativa impugnazione.
La donazione pu� essere impugnata da chiunque possa vantare un qualsiasi interesse.
Una donazione pu� essere impugnata dai terzi quando lede i diritti dei creditori, quando lede i diritti degli eredi legittimari, quando � priva dei requisiti di forma che la legge richiede ab substantiam.
Se un creditore trascrive il pignoramento entro un anno dall'atto di donazione, la donazione, nei suoi confronti non ha nessun valore. Il creditore potr� cos� pignorare la casa donata al terzo, nonostante si sia stata trasferita la propriet�.

Azione revocatoria

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Una volta trascorso un anno dalla donazione, il creditore potr� invece intraprendere l'azione revocatoria.
La revocatoria, ha come scopo quello di rendere inefficace la donazione nei confronti del creditore stesso che, in questo modo, all'esito del giudizio, potr� pignorare il bene.
La revocatoria pu� essere avviata anche se il creditore non ha ancora ottenuto una sentenza favorevole perch� ad esempio il credito � contestato e vi � un giudizio in corso.
Al fine di contrastare i presupposti dell'azione revocatoria avanzata dal creditore, il debitore deve dimostrare di essere proprietario di beni il cui valore � pari o superiore ai beni che potrebbero essere pignorati dal creditore in alternativa al bene che viene donato.
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23907/2019), ha specificato che il debitore non si pu� limitare a indicare gli estremi catastali degli altri immobili dei quali � proprietario. Per contrastare la revocatoria il debitore non deve esclusivamente dimostrare di essere proprietario di altri immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo all'epoca della donazione fosse di un'entit� tale da garantire i creditori.
La donazione non pu� mai essere contestata dagli eredi del donante sino a quando costui � in vita. L'impugnazione, per�, pu� avvenire quando l'ex proprietario muore.

Le azioni degli eredi

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Gli eredi possono porre in essere tre diverse forme di azione:

Azione di simulazione

Se il proprietario ha venduto il bene con atto formale il bene a un'altra persona, ma a un prezzo irrisorio o se lo stesso prezzo non � mai stato pagato, gli eredi legittimari possono impugnare l'atto perch� simulato.
L'atto non � una vendita ma una donazione.
L'azione pu� essere esercitata senza limiti di tempo.

Azione di inadempimento

Spesso, accade che il titolare di una casa ne ceda la propriet�, a volte riservandosi l'usufrutto, in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte.
Se l'assistenza in questione non � mai avvenuta o se la donazione � avvenuta quando il donante era sul punto di morire, c'� sproporzione tra le due prestazioni e gli eredi potranno impugnare la donazione.

Azione di lesione di legittima

Se la donazione ha sottratto loro quelle quote minime che riserva la legge al coniuge e ai figli o, in loro assenza, ai genitori (cosiddetti legittimari), essi possono chiedere la revoca della donazione entro dieci anni, e dividere il bene nel rispetto delle predette quote.

Collazione

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Ai fini del calcolo delle quote ereditarie si pu� fare riferimento all'istituto della collazione. Si tratta dell'atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l'eredit�, conferiscono alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto.
Pertanto, all'atto di successione il bene ricevuto in donazione dovr� essere considerato come un acconto, se non addirittura come il saldo, della sua quota ereditaria. In questo modo, l'istituto della collazione assolve il compito di rimuovere la disparit� di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi e ristabilirebbe la situazione di uguaglianza tra i coeredi.
I presupposti per far sorgere l'obbligo di collazione sono:
  • rivestire la qualit� di donatario, cio� aver ricevuto in donazione un bene dal de cuius;
  • rivestire la qualit� di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius;
  • rivestire la qualit� di coerede, legittimo o testamentario del de cuius che fece la donazione quando ancora in vita;
  • l'esistenza di un relictum da dividere, cio� di beni che compongano l'eredit� andata in comunione tra gli eredi. Secondo alcuni quest'ultimo presupposto non sarebbe necessario, formandosi una comunione sulle donazioni collazionate.
Sono soggette a colazione le donazioni che comportano un trasferimento. Anche le donazioni cosiddette indirette sono soggette a collazione. Per donazioni indirette si intendono tutte quelle donazioni che mediante un unico contratto realizzano un duplice risultato. Uno di questi � proprio la liberalit� in favore di un altro soggetto. Si pensi al caso del contratto a favore del terzo che si realizza ad esempio quando i genitori decidono di acquistare casa a un figlio e pur pagando il prezzo deviano gli effetti dell'acquisto in favore del figlio. Altro esempio pu� essere quando l'acquisto lo fa direttamente il figlio davanti al notaio, ma sono i genitori che intervengono in atto solo per pagare il prezzo.
Alcune donazioni per espressa previsione di legge non sono soggette a collazione come ad esempio le spese per il mantenimento. Non costituiscono, infatti, donazioni oggetto di collazione le spese che sono state effettuate in vita da parte del donante per il mantenimento o per l'educazione, oppure quelle che sono state sostenute per la cura di una malattia, oppure le spese per le nozze. Non sono soggetti a collazione neanche quegli atti gratuiti effettuati in vita dal donante.

Dispensa dalla collazione

Attraverso la dispensa della collazione il donante pu� esonerare il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ci� che ha ricevuto dallo stesso donante dopo la sua morte.
La dispensa � normalmente contenuta nello stesso atto di donazione. Qualora si volesse revocare questo ulteriore vantaggio sembrerebbe essere necessario un atto contrario avente la forma della donazione con la partecipazione necessaria di chi ha ricevuto la donazione.
La dispensa, oltre ad essere prevista nella stessa donazione, potr� essere contenuta anche in un testamento, solitamente posteriore alla donazione, ma nulla vieta che esso sia precedente (esempio: "dispenso mio figlio dal conferire tutte le donazioni che gli far�"). Si tratta di una disposizione testamentaria a carattere patrimoniale, e, come tale, revocabile in ogni momento.
La dispensa dalla collazione tende ad escludere che il bene donato debba essere ricompreso nella massa ereditaria.
In questo modo si cerca di limitare il pi� possibile che chi abbia ricevuto il bene donato debba rimetterlo in comunione con gli altri eredi, soprattutto se si tratta di immobile.
Ai sensi del 2� comma dell'art. 737 del Codice Civile la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile, cio� la quota ereditaria che il testatore pu� liberamente attribuire a terzi.
In altri termini, se la dispensa comporta lesione della legittima (la quota che spetta di diritto a determinati familiari) degli altri coeredi, il donatario sar� tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.
Se, nonostante la collazione della donazione, la lesione dovesse persistere, il legittimario leso potr� agire anche in riduzione.
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