Data: 15/06/2023 06:00:00 - Autore: Anna Zaccagno

Legge 66/96 "Norme contro la violenza sessuale"

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Di nuovo a "lezione di bacio" dalla Cassazione: con sentenza n. 22696 depositata il 25 maggio 2023 (sotto allegata) la Suprema Corte chiarisce nuovamente quando il bacio è reato.

Per affrontare il caso in oggetto si deve richiamare la legge che ha introdotto l'articolo 609-bis "Violenza sessuale": legge del 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale", approvata nel giorno di San Valentino.

E di conseguenza non si può esaminare il caso in oggetto senza inquadrarlo e ricondurlo all'interno delle "nuove" disposizioni della legge de qua.

Tra le innovazioni della legge 66 del '96 - meditata per circa vent'anni – c'è stato fin dall'inizio lo scopo di unificare le figure criminose, già disciplinate nel Codice Rocco, "atti di libidine violenti" e "congiunzione carnale", ricomprendendole appunto in un'espressione unitaria "atti sessuali".

Il punto cardine della legge vede la collocazione dei reati in materia sessuale tra i "delitti contro la libertà personale". Si assiste così ad un vero è proprio "trasloco" di tali reati, da delitti contro il 'buon costume e l'ordine pubblico' a delitti contro la persona.

La persona in quanto tale e quindi la libertà di autodeterminazione della persona, in tutti i suoi aspetti compreso quello della libertà sessuale, come oggetto giuridico di tutela.

Art. 609-bis "Atti sessuali": il significato

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L'art. 609 bis c.p. (Violenza sessuale) afferma: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

In entrambi i commi l'articolo fa espressamente ed esclusivamente riferimento agli "atti sessuali", che rilevano se esplicati mediante costrizione o induzione, attraverso le forme descritte.

Prima della legge in oggetto, come già anticipato, il lontano codice del 1930, agli artt. 519 e 521 prevedeva rispettivamente il delitto di 'congiunzione carnale' e quello di 'atti di libidine violenti'.

La nuova locuzione "atti sessuali", frutto della fusione delle precedenti fattispecie ha eliminato ogni distinzione, ricomprendo in sé ogni atto, di "tipo sessuale" appunto.

Una reductio ad unum che ha sollevato fin da subito dubbi di legittimità per difetto dei requisiti di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, tanto da giungere 'fino' al vaglio della Corte Costituzionale, che però non ne ha rilevato la fondatezza.

La formula 'atti sessuali' , sembra restare comunque - ancora oggi - pure con un confronto comparativo con altri ordinamenti europei, un caso isolato.

Grava sulla locuzione in esame un'eccessiva genericità, considerando le evidenti sfumature che va a ricomprendere - anche sotto l'aspetto ontologico - creando infatti un'incertezza linguistica, che dà luogo, ancora oggi appunto, a esitazioni interpretative, soprattutto in tutti quei "casi limite" come possono essere i c.d. 'toccamenti lascivi' o il bacio non voluto.

Esitazioni interpretative su cui ancora è chiamata ad intervenire la Suprema Corte, al fine di rendere omogenei, stabili, fermi i continui chiarimenti espressi in merito e ricondurli tutti – per evitare 'disorientamenti giuridici' - in modo coerente all'interno della linea giurisprudenziale tracciata in materia.

Si è assistito ad un susseguirsi di interventi dei Capitolini volti a specificare, delineare, chiarire il "significato in concreto" della dizione ex art. 609-bis.

Un susseguirsi di interventi necessari pertanto in tutti quei casi in cui la locuzione de qua resta impigliata nella rete di una "definizione statica" da tecnicismo asettico, soprattutto sotto l'aspetto anatomico–fisiologico che si va inevitabilmente a considerare del termine stesso. Termine che può comprendersi appieno invece solo se si inserisce nel contesto complessivo del caso di riferimento.

Con sentenza successiva alla legge in oggetto, del 28 settembre '99 n. 618, la Cassazione penale - specifica che esulano dalla nozione "atti sessuali", "tutti gli atti inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima".

Quindi – come primo distinguo - non si può parlare di atti sessuali in tal senso in tutti i casi in cui manca, non c'è, non è presente un contatto fisico tra i soggetti interessati.

E ancora con la con sentenza del 20 ottobre 2000 (Gerardi), la stessa Cassazione Penale sez. III, precisa che si possono connotare come 'atti sessuali': "non solo quelli che coinvolgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note come erogene o stimolanti l'istinto sessuale secondo la scienza medica, psicologica, antropologica-sociologica".

Quindi all'interno del significato oggettivo della locuzione in esame troviamo non solo tutti gli atti chiaramente espliciti e pertanto legati all'aspetto anatomico ma anche tutti quelli richiamati come tali dalla psicologia, antropologia, sociologia.

E di nuovo, ancora la Cassazione, sez. III, con sent. n. 10248/2014 chiarisce che: "ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo".

E' necessario quindi inquadrare per intero ogni "quaestio facti"; dove per intero deve intendersi integralmente, complessivamente e pertanto considerare anche il contorno 'socio–culturale' di ogni vicenda.

La tipicità del fatto stesso deve emergere sul piano oggettivo.

La sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche richiamate dalla nozione, ma anche al grado o intensità di violenza esercitata sulla vittima.

Elemento oggettivo che si configura quindi non solo con la violenza o minaccia, ma anche con tutti quegli atti repentini, improvvisi, fugaci, estemporanei – così individuati e descritti dalla giurisprudenza - inaspettati e non voluti ma comunque idonei a mettere in pericolo la libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo; come può essere anche il c.d. 'bacio a sorpresa'.

Quando il bacio rileva penalmente

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Se per 'tracciare' la definizione della nozione di "atti sessuali" c'è stato un susseguirsi di interventi della Cassazione, la "definizione"del bacio - da ricomprendersi all'interno dell'espressione in oggetto - vanta addirittura una letteratura apposita, sicuramente degna di nota.

Proprio perché subentra l'aspetto socio–culturale, ambientale; subentrano gli usi, i costumi e tutto ciò che può essere parte del bagaglio storico di un determinato popolo; per la "rilevanza penale del bacio" va considerato maggiormente oltre all'aspetto anatomico' tutto ciò che forma e che caratterizza la cultura di un determinato popolo in un determinato contesto temporale.

Quindi per l'accertamento della condotta illecita vanno valutate e passate al setaccio della "lente di indagine" tutte le modalità che la condotta stessa può esplicare all'interno dell'intero contesto in cui si manifesta.

Trattandosi di un reato di danno e in perfetta aderenza con la concezione oggettiva della nozione di "atti sessuali"; l'elemento soggettivo, psicologico - il dolo – si configura come generico.

Perché si integri il reato descritto nella norma in esame, sarà sufficiente che lo stesso sia voluto dall'agente, mentre è irrilevante il fine perseguito, e cioè se l'agente "abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica"(cfr. Cass. pen. sez. III, 2 maggio 2000).

L'atto va contestualizzato - altrimenti potrebbe non avere rilevanza penale, per il nostro codice - nemmeno se l'elemento psicologico dell'agente fosse intriso delle peggiori intenzioni e si inquadrasse quindi all'interno dei confini del dolo generico, come l'esempio di scuola del 'bacio sulla scarpa'.

A fare la differenza sul piano penalistico è l'intensità della violenza sull'oggetto giuridico tutelato, che apporta consistente distinzione di valutazione sul piano del disvalore dell'azione stessa.

L'ultima 'condanna del bacio' della Cassazione

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"Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale va qualificato come 'atto sessuale' anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica" recita la sentenza n. 25112/2007 ricordata recentemente dall'"ultima condanna del bacio" della stessa Cassazione che con decisione n. 22696/2023 richiama ad oltranza anche altre pronunce in 'tema di bacio ' e più in generale di violenza sessuale, tutte in linea con l'orientamento consolidatosi in merito al tema in oggetto (cfr. Cass. pen. sez. III, n. 43423/2019; Sez.III, n. 549/2005).

L'"ultima" sentenza infatti non si distanzia dalla linea segnata dalle precedenti, ma conferma e rimarca la rilevanza penale del bacio quando non è voluto. Quando è 'rifiutato'.

Nello specifico, il caso che ha scomodato ultimamente ancora gli Ermellini - a distanza di circa 30 anni dalla legge del '96 - riguarda un "episodio di un bacio respinto". Bacio diretto sulla bocca, ma schivato dalla vittima.

La difesa interpella la Suprema Corte per questioni legate maggiormente all'aspetto processuale della vicenda stessa. Doglianze 'tratte' dal codice di procedura penale inerenti anche all'"aspetto probatorio".

Lamentando infatti, tra l'altro, il non accoglimento delle proprie dichiarazioni, rese durante il procedimento, all'interno del 'materiale processuale'; dichiarazioni che secondo il ricorrente avrebbero dato luogo ad una diversa definizione del processo in quanto dalle stesse sarebbe emerso il rapporto amichevole che intercorreva con la vittima.

La natura del rapporto avrebbe tolto disvalore penale al bacio, secondo la prospettiva del ricorrente.

La corte, ritenendole tutte infondate, invece, respinge tali motivazioni considerandole inidonee ad attribuire una diversa definizione al caso - ossia con esito favorevole al ricorrente – e afferma: "Alcuna pretesa natura consuetudinaria può ravvisarsi neppure nel bacio sulla guancia tra due perfetti sconosciuti l'uno rispetto all'altra".

L'irrilevanza del rapporto che intercorre tra il soggetto attivo e la vittima è punto ormai fermo per la giurisprudenza, non distinguendosi connotazioni diverse a seconda che l'atto riguardi persone completamente estranee tra loro o legate da un qualsiasi rapporto, amichevole e/o anche di coniugio.

La recente sentenza puntualizza pure altri aspetti allineandosi alla giurisprudenza ormai univoca; e così, respingendo il ricorso, chiude il caso e riafferma "la possibile valenza sessuale anche di un bacio non consensuale sulla guancia". E di seguito precisa ancora: "Posto comunque che tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente".

Quindi vanno condannati tutti gli "atti sessuali" – tra cui anche il bacio indesiderato - che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona secondo le diverse modalità delineate ex art. 609-bis.

Differenze che necessariamente incideranno in sede di applicazione della pena.

La vicenda va sempre incentrata sotto l'aspetto meramente tecnico, legato all'oggetto tutelato dalla norma, ovvero la libertà personale considerata anche sotto il profilo sessuale. Solo quando viene intaccato anche quest'ultimo aspetto - questo profilo della persona - pure il bacio "vanta" rilevanza penale.


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