Data: 17/06/2023 07:00:00 - Autore: Giuseppe Falcone

Sinistro con veicolo non identificato

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Nella vicenda, il conducente di un motociclo conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del giudice di pace di Rodi G.co l'impresa designata quale Fondo Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a causa di un'invasione di corsia parte di veicolo non identificato, che, dopo aver causato il sinistro, proseguiva la marcia senza fermarsi.

La prova testimoniale espletata confermava pienamente quanto narrato nell'atto di citazione, ovvero l'avvenuta invasione di corsia da parte dell'autovettura non identificata, che procedeva a velocità non moderata (per questo motivo nessuno riusciva ad annotarne la targa). Confermava anche i danni fisici subiti dal malcapitato.

Obbligo di denuncia-querela: la sentenza del giudice di pace di Rodi G.co

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Il giudice di pace di Rodi G.co, con sentenza depositata il 31 maggio u.s. (sotto allegata), nonostante la prova fornita dal motociclista, rigettava la domanda per assenza di prova!

Per il giudice di prossimità (con sentenza ancora una volta caratterizzata da diversi "copia-incolla") la dinamica del sinistro sarebbe rimasta sconosciuta!

I testi, secondo il giudice di prossimità, non avrebbero riferito la direzione, destra-sinistra, dell'eventuale impatto o della manovra che l'attore avrebbe eseguito! I testimoni escussi, in realtà, affermavano che il veicolo non identificato invadeva l'opposta corsia di marcia, trovandosi frontalmente al motociclo condotto dall'attore. Se si trovava frontalmente, non andava né a destra né a sinistra! Nessun impatto avveniva, avendo il motociclista sterzato per evitare l'impatto frontale, come riferito dai testimoni.

Secondo il giudice non togato il motociclista non avrebbe "inteso" chiamare le forze dell'ordine sul posto e non avrebbe "inteso" sporgere querela. In realtà erano stati chiamati i Carabinieri e la denuncia-querela era stata sporta!

Per il citato giudice di pace, come già evidenziato su StudioCataldi.it (leggi Sinistro veicolo non identificato, per il giudice è impossibile che scompaia), vi sarebbe l'obbligo di presentazione di denuncia-querela nel caso di sinistro provocato da veicolo non identificato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione. Anche il mancato intervento delle forze dell'ordine, per il giudice laico garganico, comporta il rigetto della domanda.

Nel caso di specie, invece, la querela era stata presentata (il giudice addirittura affermava che l'attore non avrebbe "inteso" sporgere querela) ed erano stati chiamati i Carabinieri (per il giudice di pace l'attore non avrebbe "inteso" chiamare le forze dell'ordine!).

I sinistri causati da veicolo non identificato nel Gargano

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A differenza di quanto avviene nel resto dell'Italia, nel Gargano, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il malcapitato utente della strada non ha speranza di ottenere alcun risarcimento danni.

Nemmeno una prova testimoniale espletata a mezzo di testi attendibili ed indifferenti può comportare l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni.

Non è obbligatorio presentare querela, così come non necessariamente devono essere chiamate le forze dell'ordine (già oberate di numerose incombenze) per sinistri comportanti lesioni micropermanenti.

Per il giudice di pace di Rodi G.co, invece, bisogna sporgere querela nei confronti del pirata della strada e devono intervenire le forze di polizia. Qualora la querela dovesse essere presentata e nel caso in cui le forze dell'ordine dovessero essere chiamate, il risultato sarebbe lo stesso?

La "parola", come sempre avviene sul Gargano, passa al Giudice d'appello, con conseguente allungamento dei tempi.

Avv. Giuseppe FALCONE


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