Anche se la presenza in udienza è meramente "formale", limitata a riportarsi ad atti difensivi redatti dall'assistito, collega avvocato, l'attività svolta dal difensore va retribuita. Così la seconda sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 16748/2023 (sotto allegata).
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta con ricorso ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 da un avvocato nei confronti di una società, per ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali in relazione all'attività prestata in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno.
Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, in quanto dall'istruttoria svolta era emerso che l'avvocato aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ovvero per evitare che il resistente avvocato, comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto ma le scelte processuali erano state assunte dal medesimo.
Il professionista adisce quindi il Palazzaccio, lamentando la mancata liquidazione del compenso per l'attività svolta, consistente nella partecipazione a tre udienze.
Per gli Ermellini ha ragione.
Nel caso di specie, il Tribunale, rilevano infatti, "pur avendo accertato che l'avvocato aveva svolto attività difensiva in favore dei controricorrenti, partecipando a tre udienze ha omesso di liquidare il compenso per tale attività. Si tratta di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l'attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso". "A nulla rileva che si sia trattato di 'presenza formale' in udienza, in cui l'avvocato si era limitata a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita" aggiungono i giudici di piazza Cavour.
"La natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta - semmai concludono - incidono sul quantum del compenso del difensore".
Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio.