Con messaggio n. 2178/2023 (sotto allegato), l'INPS ha comunicato che la quattordicesima verrà erogata ai pensionati con la mensilità di luglio 2023, ex art. 5, commi da 1 a 4, dl n. 81/2007.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2023.
A seguito del trasferimento all'INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata "RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA", accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale, (SPID - Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0). In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
Quanto ai requisiti reddituali per l'anno 2023, rammenta l'INPS che per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella contenuta nel messaggio 2178/2023. Inoltre, ricorda l'istituto che, "dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".
Quanto alla platea interessata, "la somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2023, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni".